Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6672 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 01/03/2022), n.6672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5099-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F. (OMISSIS)), in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4413/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata
l’11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
RILEVATO
che:
la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l’ottemperanza, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3022/5/17 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa il 22 giugno 2017 e depositata il 16 agosto 2017, passata in cosa giudicata, con la quale – a conferma della sentenza di primo grado – era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l’IRPEF relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l’Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che effettivamente non può dirsi che l’Agenzia delle entrate abbia ottemperato alla suindicata sentenza n. 3022/5/17 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per effetto del pagamento di una somma pari solo al 50% di quanto dovuto e non vi è alcuna prova del fatto che l’ammontare delle istanze di rimborso presentate in via amministrativa ecceda la somma stanziata. La Commissione Tributaria Regionale pertanto afferma che l’Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, e dell’art. 24 Cost., in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto.
Il Collegio reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, giudizio promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022