Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6671 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 06/06/2016, dep.15/03/2017),  n. 6671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento della s.p.a. (OMISSIS), già Fallimento della s.p.a.

(OMISSIS), con sede a (OMISSIS), in persona del curatore

M.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Fiordoro

(elettivamente domiciliato a Roma presso la cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione) giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. (quale incorporante della Equitalia Poliss

s.p.a.), con sede a (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale Dott. G.G., Responsabile Contenzioso

Esattoriale Regione Campania (in virtù di procura del Dott.

P.A., Direttore generale e legale rappresentante della s.p.a.,

autenticata nella firma dal notaio D.L.M., rep. n.

(OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Di Fiore

(elettivamente domiciliato a Roma alla via banco di S. Spirito n.

42, presso Gnosis Forense s.r.l.) giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/1/08 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 9 giugno 2008, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

giugno 2015 dal Consigliere Dottor Lucio Luciotti;

udito, per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente Fallimento della (OMISSIS) s.p.a.,

l’avv. Antonio Fiordoro che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dottor DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 169 del 9 giugno 2008 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. (già (OMISSIS) s.p.a.), nei confronti della Agenzia delle entrate e della Gest Line s.p.a. (costituitasi come Equitalia Polis s.p.a., quale agente della riscossione per la provincia di Napoli), ora Equitalia SUD s.p.a., in riforma della sentenza di primo grado, annullava la cartella di pagamento impugnata, riducendo il credito a Lire 28.771.000 (pari ad Euro 14.858,98) e compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Il giudice di appello premetteva:

a) che l’amministrazione finanziaria, con cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, aveva recuperato Euro 119.272,62 a titolo di IVA del 2000, con sanzioni ed interessi, in quanto nella dichiarazione IVA era stata omessa l’indicazione che il credito IVA per il 1999 era stato già utilizzato in compensazione, nella predetta misura, per debiti INPS e per debiti da ritenute IRPEF su retribuzioni;

b) che il fallimento della s.p.a. aveva impugnato la cartella davanti alla CTP lamentandone la carenza di motivazione ed eccependo di aver adito il Tribunale ordinario civile di Torre Annunziata per sentir dichiarare l’inefficacia (ai sensi della L. Fall., art. 44) delle compensazioni per Euro 68.861,78, in quanto effettuate direttamente dall’amministratore unico della società fallita il 10 marzo 2009, giorno successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento, emessa il 9 marzo 2000;

b) che la CTP aveva rigettato il ricorso con sentenza appellata dal fallimento il quale aveva dedotto la nullità della pronuncia e della cartella anche per il difetto di notificazione dell’avviso prodromico alla cartella stessa e nel corso del giudizio aveva prodotto copia della sentenza del Tribunale ordinario civile di Torre Annunziata, per il quale era legittima la compensazione effettuata dall’amministratore della s.p.a..

Tanto premesso, la CTR:

a) affermava l’irrilevanza, per la controversia tributaria, del giudizio pendente davanti al giudice civile ordinario;

b) riteneva che le compensazioni avevano comportato la “rinuncia del credito IVA acquisito per l’anno 1999”, poichè nel quadro VL del modello IVA 2001 per il 2000 risultava omessa l’indicazione “in lire 230.944.000, del credito IVA per il 1999 compensato in F24” in data 10 marzo 2000 dall’amministratore della società fallita;

c) osservava pertanto che, a fronte di tale omissione, era dovuto il recupero dell’imposta di cui alla cartella di pagamento, per l’importo compensato;

d) precisava che, “tuttavia” (poichè ricorrevano “condizioni particolari” per l’azienda e poichè non v’era prova “di utilizzo reiterato del maggior credito erroneamente esposto in modello IVA 2001 per l’anno 2000, ovvero di richiesta di rimborso di tale importo, comunque non spettante”), la “rilevata mancata indicazione” costituiva un “errore meramente formale”;

e) concludeva nel senso che l’IVA a credito andava determinata “d’ufficio (…) per l’anno indicato, in Lire 28.771.000, pari ad Euro 14.858,98”, e che l’appello andava accolto “nei limiti indicati”, con “conseguente annullo della cartella impugnata”.

2. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato solo al fallimento della s.p.a. che ha resistito con controricorso non notificato.

Il medesimo fallimento, in data 9 settembre 2015, tramite un nuovo difensore ha depositato “note per l’udienza”, in cui ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso sia “ai sensi dell’art. 360-bis in combinato con l’art. 375, nn. 1) e 3)”, perchè la decisione della CTR era conforme a diritto, sia per difetto di autosufficienza.

3. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 14 ottobre 2015 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione per la provincia di Napoli, che si è costituita con controricorso adesivo al ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso della curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a. che ha resistito al ricorso dell’Agenzia delle entrate con “atto di costituzione”, da intendersi quale controricorso, che, in violazione dell’art. 370 c.p.c., comma 1, non è stato notificato alla ricorrente, per cui non può conoscersi il contenuto dello stesso, salvo che per le questioni rilevabili d’ufficio (tra le altre, Cass. n. 3218 del 1987 e 19570 del 2015), nella specie non proposte, pur essendo fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore alla discussione orale (Cass. n. 1021 del 1982, n. 10933 del 2002, n. 9396 del 2006 e n. 9897 del 2007). Il controricorso in esame è inammissibile anche perchè privo dei contenuti prescritti dall’art. 370 c.p.c., comma 2, che rinvia, in quanto è possibile, all’art. 366 c.p.c., mancando i motivi di diritto sui quali la difesa si fonda, essenziale alla funzione attribuita al controricorso (cfr. Cass. n. 3421 del 1997, sezioni unite n. 1049 del 1997, n. 11160 del 2004, n. 5400 del 2006, n. 12171 del 2009, n. 4819 e n. 6222 del 2012, n. 11522 del 2015), essendosi limitata la controricorrente ad impugnare e contestare siccome infondato in fatto ed in diritto, tutto l’avverso dedotto ed eccepito, riportandosi a tutti gli atti e alle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio nonchè alla documentazione prodotta, non conoscibili dal giudice di legittimità. Inoltre, la difesa del fallimento non ha prodotto, come era suo onere, l’autorizzazione del giudice delegato a resistere in giudizio, con conseguente inefficacia, rilevabile d’ufficio, della costituzione in giudizio (sull’onere di produrre in giudizio detta autorizzazione, ex plurimis: Cass. n. 24415 del 2009, nonchè, anche per il giudizio di cassazione, n. 15392 del 2005, n. 26359 del 2014).

1.1. Inammissibili sono anche le note d’udienza depositate, unitamente ad alcuni documenti, in data 9 settembre 2015 dal nuovo difensore del fallimento (OMISSIS) s.p.a. che si costituisce con procura e autorizzazione del giudice delegato, in quanto le stesse non possono considerarsi nè controricorso tardivo, non essendo state notificate, nè memorie ex art. 378 c.p.c., perchè, oltre ad essere state depositate tardivamente, presuppongono l’esistenza di valido (ricorso o) controricorso, nè brevi osservazioni ex art. 379 c.p.c., comma 4, che sono consentite solo come replica alle conclusioni formulate in udienza dal P.M. (da ultimo, Cass. n. 429 del 2016). Sono inammissibili anche i documenti allegati alle predette note in quanto non notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

2. Ancora d’ufficio va dichiarata l’inammissibilità del controricorso presentato dall’agente della riscossione, perchè meramente adesivo al ricorso dell’Agenzia ricorrente.

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 28052 del 2008, richiamando precedenti giurisprudenziali conformi (Cass. n. 9470 del 1990; n. 16970 del 2002; n. 12764 del 2003) ha affermato che, poichè la funzione del controricorso è quella di resistere al gravame avversario, se si intenda non contraddire ma esprimere adesione al gravame è necessario proporre ricorso incidentale.

3. Passando ai motivi di ricorso proposti dall’Agenzia ricorrente, con il primo, corredato da idoneo quesito di diritto, denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – un vizio di ultrapetizione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56. Secondo la ricorrente, il fallimento della s.p.a. aveva impugnato la cartella di pagamento (basata, a sua volta, sul mancato scomputo, nella dichiarazione della contribuente, del credito tributario precedentemente da essa utilizzato in compensazione) deducendo esclusivamente la carenza di motivazione dell’atto e l’inefficacia (ai sensi della L. Fall., art. 44) della compensazione tra crediti e debiti tributari, in quanto effettuata dalla s.p.a. dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, mentre invece la CTR aveva accolto l’appello sul rilievo, non dedotto dalla parte, che il mancato scomputo (nella dichiarazione) dell’importo del credito precedentemente compensato costituisse un irrilevante “errore meramente formale”.

4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

4.1. La necessità che il ricorrente, in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che ha codificato il principio di autosufficienza, indichi specificamente nel ricorso, a pena di inammissibilità, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, ma anche di indicare la sede processuale in cui gli stessi si trovano nel giudizio di legittimità” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014, nonchè S.U. n. 28547 del 2008, n. 7161 del 2010 e n. 22726 del 2011), è stata ribadita da questa Corte anche con riferimento al vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4, affermandosi che l’attribuzione al giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito non è sufficiente a consentire il vaglio del denunciato vizio procedurale essendo, invece, necessaria e preliminare a quell’esame, la verifica dell’ammissibilità del motivo di censura sotto il profilo della sua specificità ed autosufficienza, perchè “solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (Cass. Sez. 5^, n. 12664 del 2012; Sez. L, n. 896 e n. 8008 del 2014). In buona sostanza, quando viene denunciato un vizio procedurale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riguardante atti dei precedenti gradi di giudizio di merito, la Corte, che è anche giudice del fatto, può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito se in tal senso sollecitato dalla parte, purchè non in base ad qualsiasi generica deduzione di nullità, formulata in termini meramente assertivi, ma – in conformità al requisito di autosufficienza del ricorso che trova fondamento normativo nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – soltanto a seguito di una specifica allegazione dei fatti processuali e dunque di una completa ricostruzione della vicenda processuale attraverso la trascrizione del contenuto di quegli atti che, in relazione alla sequenza processuale, consentono di fornire una chiara rappresentazione del vizio denunciato (Cass. n. 12664 del 2012).

4.2. Quando, poi, la censura attiene – come nel caso qui vagliato – all’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è state affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (cfr., Cass. n. 23420 del 2011 che richiama in motivazione anche Cass., nn. 7194/2000; 6361/2007; 21226/2010).

4.3. Nel caso in esame il ricorso è sommamente carente sotto i suindicati profili in quanto la ricorrente trascura di riportare nel ricorso i motivi di appello proposti dall’intimato fallimento, così da consentire a questa Corte di effettuare il necessario vaglio della fondatezza della censura di ultrapetizione proposta con il motivo in esame.

5. Con il secondo motivo del ricorso, corredato da idoneo momento di sintesi, la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, che, pur ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo dell’importo compensato, ha poi affermato – sulla base di una presunta carenza di prova del reiterato utilizzo del maggior credito – che la contribuente fosse incorsa in un errore meramente formale ed ha annullato la cartella considerando parzialmente rinunciato il credito e riducendo il medesimo credito IVA a lire 28.771.00 (cioè Euro 14.858,98).

5.1. Il motivo è infondato dovendosi escludere che la CTR sia incorsa nel dedotto vizio motivazionale.

5.2. Ricordato che la contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8106 del 2006 e n. 13318 del 2015; S.U. n. 25984 del 2010), osserva il Collegio che la Commissione di appello ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria “per avere provveduto ad iscrivere a ruolo l’importo compensato”, in difetto di indicazione del credito nel modello dichiarativo, ma ha del pari ritenuto efficace la compensazione sul presupposto che la mancata indicazione di quel credito costituisse errore meramente formale. Trattasi di rilievo di per sè idoneo ad escludere che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata presenti, sul punto, contraddittorietà o insufficienza motivazionale rilevante ai fini della decisione.

6. Con il terzo motivo del ricorso, corredato da idoneo quesito di diritto, la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il riporto nel 2000 dell’intero credito dell’anno 1999 nella misura di Lire 258 milioni, invece di Lire 28 milioni (corrispondente al netto dell’importo di Lire 230 milioni precedentemente utilizzate in compensazione) incide sul saldo della dichiarazione IVA e, pertanto, alla stregua della norma evocata, non costituisce errore meramente formale.

6.1. Il motivo è inammissibile, perchè la sentenza impugnata si basa non su una errata interpretazione o applicazione della nozione di errore meramente formale, ma sul presupposto di fatto (impugnato con altri motivi di ricorso) che il mancato scomputo della parte di credito compensata non abbia inciso sul saldo del tributo, in quanto detto importo non è stato “utilizzato” nella dichiarazione relativa al 2000.

7. Conclusivamente, quindi, vanno dichiarati inammissibili il controricorso del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. e quello dell’Equitalia Sud s.p.a., nonchè il primo e terzo motivo di ricorso, infondato il secondo. Nulla per le spese,stante la dichiarata inammissibilità dei controricorsi degli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i controricorsi del fallimento (OMISSIS) s.p.a. e dell’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a.; dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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