Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6671 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21403-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dagli Avvocati NICOLA TODARO, SALVATORE CATANIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LIPARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SIRTE n. 28, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO CALDERONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

LETO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2126/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI SICILIA, SEZ. DISTACCATA di MESSINA, depositata il

23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, Sez. Staccata di Messina n. 2126/2018 depositata il 23.05.2018, che aveva rigettato l’appello del contribuente, in relazione agli avvisi di liquidazione Ici con riferimento al periodo d’imposta anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, dichiarando la piena legittimità della pretesa impositiva.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello del contribuente, statuendo, quanto alla dedotta incompetenza della Giunta municipale a deliberare sulle aliquote ICI, che la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 53, ha attribuito tale potere al Comune, facendo pertanto la norma riferimento indifferentemente ad entrambi gli organi deliberativi dell’Ente, riconoscendo conseguentemente la competenza della Giunta municipale a determinare le aliquote ICI, anche dopo la modifica legislativa.

Il Comune di Lipari si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 1, nella formulazione modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 53, e della L. n. 142 del 1990, art. 32, ex art. 360, comma 1, n. 3, in quanto organo competente a deliberare in materia di aliquote ICI era nella fattispecie il Consiglio e non già la Giunta comunale, come precedentemente previsto prima della modifica introdotta dalla L. n. 662 del 1996, art. 53. Erroneamente pertanto la CTR ha ritenuto tale modifica ininfluente sulla individuazione dell’organo deputato alla determinazione delle aliquote ICI.

2. Il motivo è fondato nei termini e nei limiti di cui in prosieguo.

3. Va premesso che la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 53, ha sostituito il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, attribuendo la competenza per la determinazione dell’aliquota al Comune, senza ulteriore specificazione circa i suoi organi: “L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”.

4. Al riguardo, deve premettersi che tale questione è stata già sottoposta all’esame di questa Corte che, nelle sentenze n. 12345/05 e n. 6603 del 2008, ha affermato il principio secondo cui a partire dall’1.1.97 e fino all’entrata in vigore del D.Lgs n. 267 del 2000, la competenza a deliberare sull’aliquota di tassazione ai fini dell’ICI è da ritenersi del Consiglio Comunale; a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 18, è stata poi ripristinata l’attribuzione alla Giunta comunale del potere determinativo dell’aliquota (già originariamente previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 1, con disposizione valida ed efficace fino al 31.12.1996: Cass. n. 20042/04, n. 18541/03, n. 7602/02).

5. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza è stata restituita alla Giunta Comunale, come si desume dal carattere generale della previsione contenuta nell’art. 48 (“…La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio….” e dall’assenza di un’espressa riserva in favore del Consiglio Comunale.

6. Conclusivamente fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza appartiene al Consiglio comunale; per gli anni successivi invece (2001 e 2002) alla Giunta comunale, per cui ha errato la CTR a ritenere competente la Giunta comunale anche per gli anni 1999 e 2000.

7. Va aggiunto che è stata esclusa l’illegittimità costituzionale dell’attribuzione del potere determinativo dell’aliquota alla Giunta comunale da Cass. n. 18503/2010, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, nella parte in cui attribuisce alla Giunta e non al Consiglio la determinazione delle aliquote dei tributi comunali. Ciò in base alla lett. e alla ratio dell’art. 42 t.u.e.l., comma 1, lett. f), che, nella formulazione vigente dal 2000 in poi ha escluso dalla competenza del Consiglio comunale in materia di tributi la “determinazione delle relative aliquote”. Scopo della norma è infatti quello di riservare all’organo di indirizzo politico-amministrativo l’individuazione dei tributi e dunque le linee fondamentali della politica fiscale e del sistema tributario dell’ente, con esclusione della determinazione delle aliquote di tributi già istituiti, le cui decisioni attengono non già all’an del tributo medesimo, ma alla quantum del prelievo di ricchezza con esso determinato.

8. Entro questi limiti il vizio dedotto sussiste, imponendo la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla CTR della Sicilia, che dovrà verificare la legittimità delle delibere istitutive della aliquote ICI negli anni di riferimento (1999, 2000, 2001, 2002), in base ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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