Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6671 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6671 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
r

t)04-

sul ricorso n. 8268/10 proposto da:
Enel Produzione S.p.A., in persona del suo procuratore
e legale rappresentane

pro tempore,

elettivamente

domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo
Studio dell’Avv. Livia Salvini, che la rappresenta
difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
Comune di Porto Tolle, in persona del suo Sindaco pro
tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Parioli n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
d’Ayala Valva che, anche disgiuntamente con l’Avv.
Gianni Marongiu, lo rappresenta e difende, giusta

Data pubblicazione: 06/04/2016

delega in calce al controricorso;
h

– controricorrente avverso la sentenza n. 1/27/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 2
febbraio 2009;

udienza del 23 febbraio 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso
per estinzione del processo per rinuncia.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 1/27/09 depositata il 2
febbraio 2009, la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, pronunciando sull’appello proposto dal Comune
di Porto Tolle (R0), in riforma della sentenza n.
81/03/05 della Commissione Tributaria Provinciale di
Rovigo, respingeva il ricorso di Enel Produzione S.p.A.
avverso i riuniti avvisi di accertamento n. 19990000016
ICI 1999 n. 20000000017 ICI 2000 n. 20010000021 ICI
2001 relativamente «un’estesa area di 697.000 mq.
circostante la centrale termoelettrica di Polesine
Camerini».
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre il
Comune resisteva con controricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Nelle more la ricorrente rinunciava al ricorso e la
rinuncia veniva accettata. Deve pertanto, in
applicazione degli artt. 390 s. c.p.c., dichiararsi
l’estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo, spese

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 23 febbraio 2016

integralmente compensate.

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