Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6670 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 10/05/2016, dep.15/03/2017),  n. 6670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20753-2011 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo

rappresenta e difende delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 102/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.S. propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto con l’impugnazione di una cartella di pagamento e dei suoi prodromici avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF per gli anni 2000 e 2001 – non impugnati nei termini a causa, secondo il contribuente, di vizi di notifica -, ha confermato l’inammissibilità del ricorso atteso che la cartella non era stata opposta per vizi propri, mentre, quanto agli avvisi di accertamento prodromici impugnati con la cartella, era risultato provato che erano stati in precedenza regolarmente notificati.

Il giudice d’appello, con riguardo alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento per essere questi pervenuti privi di numerose pagine – e proprio quelle contenenti le indicazioni dell’ufficio ove era possibile ottenere informazioni, l’autorità davanti alla quale era possibile ottenere un riesame dell’atto, e le modalità, i termini e l’organo cui era possibile ricorrere -, dopo aver esaminato il contenuto delle pagine asseritamente mancanti nelle copie degli avvisi notificati al contribuente, e dopo aver esaminato il contenuto di un’istanza di autotutela presentata dal contribuente medesimo dopo la scadenza del termine per impugnare gli avvisi, ha ritenuto provato che il V. “conosceva i beni e i conteggi attraverso i quali era stato quantificato il reddito, l’ammontare dei tributi e delle sanzioni, e l’ufficio competente per l’esercizio del potere di autotutela”. Ha ritenuto quindi che egli conosceva il contenuto degli avvisi di accertamento nella loro completezza, “ed in particolare dell’ultima pagina nella quale è indicato, oltre all’ufficio cui rivolgersi per ottenere informazioni o promuovere un riesame dell’atto, poi richiesto, anche la commissione tributaria competente”.

Ciò assorbiva le questioni prospettate nel merito, questioni peraltro infondate.

Quanto all’apposizione della relata sul frontespizio, anzichè in calce, essa costituiva una mera irregolarità formale, “che non rileva quando, come nel caso di specie, è stata provata l’integrale conoscenza del contenuto degli atti da parte del destinatario e quando essi hanno raggiunto, con la presentazione delle istanze di autotutela, lo scopo loro proprio”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il contribuente, denunciando la violazione dell’art. 156 c.p.c., assume che la sanatoria non potrebbe comunque avvenire quando i termini per il ricorso contro l’atto invalidamente notificato sono decorsi, perchè la sanatoria non può comunque avvenire dopo la scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo; con il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine all’indicazione dello scopo raggiunto dagli atti di notifica, vale a dire “dare la possibilità al contribuente di impugnare gli atti di accertamento contestandone il merito”.

I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono in parte infondati ed in parte inancdssibili.

Questa Corte ha chiarito che “la notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto. Ne consegue che l’inesistenza della notificazione non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso un avviso di accertamento, la cui notifica era da considerarsi inesistente, ma del quale il contribuente aveva avuto piena conoscenza in data anteriore al sessantesimo giorno precedente alla proposizione del ricorso” (Cass. n. 13852 del 2010, n. 4760 del 2009).

Nella specie, a ben vedere, non si controverte dell’inesistenza, e neppure della nullità, della notificazione degli avvisi di accertamento, ma piuttosto ci si duole dell’asserita incompletezza degli avvisi dell’accertamento notificati, il che avrebbe impedito al contribuente la loro tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale.

Ed in proposito il giudice d’appello ha ritenuto che con la notificazione degli avvisi di accertamento del 5 dicembre 2007 il contribuente avesse raggiunto la legale conoscenza “degli interi avvisi di accertamento, ed in particolare dell’ultima pagina nella quale è indicato, oltre l’ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni o promuovere un riesame dell’atto, poi richiesto, anche la commissione tributaria provinciale competente”.

Ed è pervenuto a tale accertamento dì fatto all’esito di una disamina – della quale ha dato dettagliatamente conto – 1) delle pagine degli avvisi di accertamento che il contribuente asserisce di aver ricevuto; 1) di quanto prodotto dall’ufficio, e cioè “tutte le pagine degli avvisi”; 3) del testo, debitamente trascritto, dell’istanza di annullamento in autotutela relativo all’anno 2000, del tutto simile a quella relativa al 2001.

“Le suddette richieste di annullamento – ha osservato “provano che il contribuente conosceva i beni ed i conteggi attraverso i quali era stato quantificato il reddito, l’ammontare dei tributi e delle sanzioni, e l’ufficio competente per l’esercizio del potere di autotutela”.

“Di conseguenza, egli conosceva il contenuto degli interi avvisi di accertamento ed, in particolare dell’ultima pagina nella quale è indicato, oltre all’ufficio cui rivolgersi per ottenere informazioni o promuovere un riesame dell’atto, poi richiesto, anche la commissione tributaria competente. Pertanto non v’è ragione per rimettere il contribuente in termini per impugnare detti avvisi”.

Non sembra perciò che il contribuente colga nel segno, incentrando le sue censure sull’inciso della sentenza “è stata provata l’integrale conoscenza del contenuto degli atti da parte del destinatario (atti che) hanno raggiunto, con la presentazione delle istanze di annullamento per autotutela, lo scopo loro proprio”.

“Il raggiungimento dello scopo loro proprio” costituisce infatti una espressione aggiunta ad abundantiam, perchè da quanto si è esposto emerge come la ratio decidendi della sentenza – che non viene attinta – risieda nell’essere stata provata la notificazione degli avvisi di accertamento nella loro integralità in data 5 dicembre 2007, nella conseguente inammissibilità della loro impugnazione oltre il termine di sessanta giorni, e nella ulteriore conseguenza della impugnabilità della cartella di pagamento, basata su quegli avvisi divenuti definitivi per mancata impugnazione, solo per vizi propri, e non sul merito dell’accertamento.

Con particolare riguardo al primo motivo, osserva il Collegio che, come rilevato dal giudice d’appello, alla data della notificazione (5 dicembre 2007) degli avvisi di accertamento, in forma asseritamente incompleta, e la cui validità era stata invece successivamente dimostrata, non era spirato il termine per la notifica di quegli atti impositivi, in quanto, in relazione al periodo d’imposta 2000 il termine di decadenza per l’amministrazione veniva a scadere il 31 dicembre 2007, in forza della proroga biennale dei termini disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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