Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6670 del 09/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28906-2018 proposto da:
FYONA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALFONSO PEPE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, REGIONE CAMPANIA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1471/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
La CTR della Campania con sentenza n. 1471/26/2018 depositata il 15.2.2018 dichiarava inammissibile l’appello di Fyona s.r.l. avverso la decisione della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento per tassa automobilistica, per difetto di giurisdizione.
La contribuente aveva lamentato la genuinità della sottoscrizione apposta sulla relata attestante la notifica del prodromico avviso di accertamento e presentato, a tal proposito querela di falso.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato un motivo.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha presentato difese. 1.Con il motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 e dell’art. 34 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, atteso che la CTR avrebbe omesso di sospendere il processo a seguito di proposizione della querela di falso. I giudici di appello sarebbero incorsi in error in procedendo non avendo emesso il provvedimento di sospensione invocato dalla contribuente, pronunciandosi nel merito e, per l’effetto, vanificando l’iniziativa processuale della stessa.
La censura è fondata.
Risulta dalla ricostruzione effettuata della stessa contribuente e dalla sentenza impugnata che la querela di falso è stata proposta davanti la stessa CTR.
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa, in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39: “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione o sullo stato o sulla capacità delle persone”(Cass. n. 9389 del 2007). Ne consegue che in tema di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso, o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio, trattandosi di un accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum, ovviamente verificando la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 28671 del 2017; Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 18139 del 2009). Tenuto conto della devoluzione della querela ad un giudice non solo diverso da quello della sospensione, ma anche appartenente ad altra giurisdizione, il giudice a quo non può svolgere alcun giudizio neppure prognostico nel merito, ma in quanto dominus regolatore del suo processo dovrà valutarne l’idoneità ad arrestarne il corso.
La Commissione tributaria, quando viene impugnato di falso un documento, deve preliminarmente valutare la rilevanza del documento al fini della decisione e procedere all’interpello ex art. 222 c.p.c.: “Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva…”.
Quando il documento è stato ritenuto rilevante e l’interpello è positivo (la parte intende avvalersi del documento impugnato), la Commissione sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per relativo procedimento (cfr. D.Lgs. n. 546 del 1992, Art. 39 e art. 313 c.p.c.).
La CTR, nella specie, non ha fatto buon governo dei principi espressi, avendo dichiarato inammissibile l’appello per difetto di giurisdizione in quanto era stata proposta, davanti lo stesso giudice, querela di falso sulla sottoscrizione apposta in calce alla relata attestante la notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
CTR della Campania in diversa composizione anche per le
spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020