Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6670 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6670 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 5580/10 proposto da:
Labonia Massimo, quale erede di di Labonia Spartaco,
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Muse n.
8, presso lo Studio dell’Avv. Antonella D’Andrea,
rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Tesauro,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,
pro tempore,

in persona

del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;

ope

Data pubblicazione: 06/04/2016

- resistente con atto di costituzione avverso la sentenza n. 1300/15/09 della Commissione
Tributaria Centrale, depositata il 25 marzo 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 febbraio 2016 dal Consigliere Dott.

udito l’Avv.

Rita Gradara, per delega, per il

ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per la
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del
ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 1300/15/09, depositata il
25 marzo 2009, la Commissione Tributaria Centrale,
accolto il ricorso dell’Ufficio, in riforma della
decisione n. 380/08/89 della Commissione Tributaria di
Secondo Grado di Roma, respingeva i riuniti ricorsi
proposti dal venditore Labonia Spartaco, cui era
succeduto

Labonia Massimo, nonché

mortis causa

dall’acquirente Sound Art S.r.l., avverso l’avviso con
il quale veniva rettificato ai fini INVIM e
dell’imposta di registro il valore di un immobile in
Roma dalle dichiarate £ 17.000.000 alle accertate £
100.000.000.
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Ernestino Bruschetta;

La CTC, dopo aver dato atto che “Sound Art aveva
presentato memorie” e che la CT di secondo grado aveva
confermato la sentenza di prime cure che “applicando il
criterio della determinazione automatica del valore
prevista dall’art. 52 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131”
aveva ridotto il valore a E 22.000.000, giudicava

esser usufruito perché dai contribuenti era stato
dichiarato “un valore inferiore a quello risultante
dall’applicazione del menzionato criterio automatico di
valutazione”.
Contro la sentenza della CTC, il contribuente Labonia
Massimo proponeva ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
si costituiva al

L’Agenzia delle Entrate

solo

dichiarato scopo di poter eventualmente partecipare
alla discussione.
L’acquirente Sound Art S.r.l., che non risultava esser
stata intimata, non si costituiva. Si disponeva
pertanto l’integrazione del contraddittorio che, dopo
proroga del termine, attesa la riscontrata forza
maggiore che aveva impedito la notifica (Cass. sez. n
n. 25860 del 2008; Cass. sez. Il n. 14428 del 2006),
veniva infine integrato nei confronti dei soci e loro
eredi della cancellata Sound Art S.r.l.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica, la “Violazione

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invece che l’art. 52 d.p.r. n. 131 cit. non potesse

dell’art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636”; questo
perché, secondo il contribuente, la CTC aveva errato
nel ritenere che il giudice di prime cure, poi
confermato da quello di seconde, avesse fatto
applicazione del criterio della valutazione automatica
di cui all’art. 52 d.p.r. n. 131 cit.; in realtà,

deciso senza far applicazione del criterio automatico,
stabilendo il valore dell’immobile in quello di £
22.000.000, superiore a quello di £ 21.008.000 che
sarebbe risultato dalla valutazione automatica;
pertanto,

concludeva

dell’art.

22 d.p.r.

temporis,

il

contribuente,

n.

636,

in

applicabile

forza
ratione

la CTC avrebbe dovuto dichiarare

inammissibile il ricorso dell’Ufficio per non aver
colto la ratio decidendi dell’impugnata sentenza della
CT di secondo grado; il quesito sottoposto era il
seguente: “In tema di contenzioso tributario regolato
dal d.p.r. n. 636 del 1972, posto che, nel caso di
specie, la Commissione Tributaria di secondo grado,
confermando quella di primo grado, ha ridotto il valore
imponibile accertato dall’Ufficio impositore, dica la
Corte se, ai sensi dell’art. 22 d.p.r. n. 636 del 1972,
debba ritenersi inammissibile l’atto di appello davanti
alla Commissione Tributaria Centrale che non contenga
alcuna censura rispetto alla

ratio

decidendi

della

sentenza impugnata, in quanto nulla deduce in tema di
congruità del valore deciso dalla Commissione
Tributaria di secondo grado, ma deduce una questione di

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continuava il contribuente, i giudici di merito avevano

diritto (in tema di applicazione dei coefficienti
automatici di determinazione del valore imponibile)
estranea alla ratio decídendi della sentenza impugnata;
se, pertanto, tale vizio determina l’inammissibilità
dell’impugnazione dell’Ufficio, rilevabile anche
d’ufficio in sede di legittimità, con conseguente

grado”.
Il motivo è inammissibile perché in realtà quello che
si rimprovera alla CTR non è il denunciato errore
processuale, bensì di aver applicato la disciplina
della valutazione automatica di cui all’art. 52 d.p.r.
n. 131 cit. ad una fattispecie diversa da quella
prevista in quanto non correttamente qualificata,
incorrendo così in una falsa applicazione di norme
(Cass. sez. III n. 23060 del 2009; Cass. sez. III n.
18782 del 2005).
2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, la “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 636”; questo perché, ad avviso del contribuente, la
CTC, cui in forza dell’art. 26 d.p.r. n. 636 cit.,
applicabile

ratlone temporls,

sarebbe stato precluso

ogni giudizio valutativo, aveva in realtà deciso una
lite estimativa; il quesito sottoposto era il seguente:
“Se la CTC violi l’art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
636, ossia violi i limiti della propria competenza, in
un caso nel quale – essendo stato ritenuto congruo il

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passaggio in giudicato della sentenza di secondo

valore imponibile di un immobile in lire 22 milioni da
parte della CT di primo grado, con decisione confermata
in secondo grado – decida di sostituire il valore
determinato dai giudici di primo e secondo grado,
ritenendo congruo il valore di lire 100 milioni
accertato dall’Ufficio”.

A riguardo deve esser osservato che la CTC ha deciso
nel senso che non potesse esser applicato, nella
concreta fattispecie, il criterio cosiddetto della
valutazione automatica di cui all’art. 52 d.p.r. n. 131
cit. Ciò che, peraltro, non risolveva il problema
dell’esatta attribuzione di valore dell’immobile ancora
sub ludice e siccome dà atto la stessa CTC laddove in
sentenza vien riferito che i contribuenti avevano
altresì lamentato “l’eccessività del valore ritenuto
dall’Ufficio”. Valore che però non poteva esser
stabilito dalla CTC, giusto il divieto di decidere liti
estimative di cui all’art. 26 d.p.r. n. 636 cit.
Sennonché, con il semplice accoglimento del ricorso
dell’Ufficio, senza cioè far luogo al giudizio di
rinvio ai sensi dell’art. 29, coma 1, d.p.r. n. 636
cit., la CTC ha di fatto consolidato il valore di £
100.000.000 attribuito dall’Ufficio e con ciò ha nella
sostanza deciso una lite estimativa in violazione
dell’art. 26 d.p.r. n. 636 cit.
3. Assorbito il terzo motivo.
4. Ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 546 cit., il rinvio
non può che esser alla CTR del Lazio.

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Il motivo, con le precisazioni appresso, è fondato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del
ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il
terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio che nel
decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 23 febbraio 2016

principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

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