Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6670 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 14/07/2021, dep. 01/03/2022), n.6670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8791-2020 proposto da:

EDPR VILLA GALLA SRL, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUE MACELLI, 66, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA DI DIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO TOMASSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. “EDPR VILLA GALLA” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Basilicata, che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza CTP Potenza, di accoglimento del ricorso proposto dalla citata s.r.l. “EDPR VILLA GALLA” nei confronti di un avviso di accertamento, con il quale era stata elevata la rendita catastale proposta dalla società con DOCFA per un impianto eolico di sua proprietà, includendo nel computo della rendita catastale il valore del palo di sostegno degli aereogeneratori; la CTR, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche (c.d. torri o pali eolici) non erano semplici pali, ma strutture stabilmente ancorate al suolo, atteso che esse, seppur imbullonate, potevano essere astrattamente rimosse solo dopo l’esperimento di costose e complicate operazioni tecniche, si che dovevano formare oggetto di stima catastale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21-24 (L. di stabilità 2016), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto dal 1 gennaio 2016, con l’entrata in vigore della norma sopra citata, le modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti alla categoria “D” (immobili a destinazione speciale) ed “E” (immobili a destinazione particolare) sono state modificate, nel senso di escludere dalla stima catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; pertanto le componenti impiantistiche delle unità immobiliari di cui alla categoria catastale “D”, quali sono gli impianti eolici, seppur imbullonate al suolo, sono escluse dal computo delle rendite catastali, se funzionali al processo produttivo dell’immobile; l’intervento del legislatore aveva avuto il pregio di riconoscere natura immobiliare agli impianti fissati al suolo (c.d. imbullonati), assoggettandoli a tassazione su base catastale, ad eccezione delle entità funzionali al processo produttivo, a prescindere dalla natura fisica dei beni in sé; pertanto, le torri eoliche erano da ritenere escluse dalla stima diretta della rendita catastale, atteso che esse erano unicamente funzionali allo specifico processo produttivo dell’aerogeneratore, di cui erano componenti; ed esse, se private della funzione loro propria, che era quella di consentire all’aerogeneratore di funzionare ad una quota altitudinale ottimale, difettava di ogni ulteriore utilità correlata all’immobile sul quale insisteva;

che, con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21-24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’amministrazione finanziaria aveva fornito propri chiarimenti di carattere interpretativo della legge di cui sopra con due circolari (circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E, e circolare 13 giugno 2016, n. 27/E) ed una nota (nota 27 aprile 2016, n. 60244), con le quali l’amministrazione finanziaria erroneamente aveva ritenuto che anche le torri eoliche, quali mere entità immobiliari, fossero da ricomprendere nel novero delle costruzioni, capaci di accrescere il valore venale del fondo; trattavasi tuttavia di interpretazione ministeriale non condivisibile, la quale non vincolava né i contribuenti, né i giudici, né costituiva fonte di diritto;

che, con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata aveva violato i principi di collaborazione e di buona fede, ai quali dovevano essere improntati i rapporti fra il contribuente e l’amministrazione finanziaria;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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