Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 667 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 667 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 6223-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CS VOLONTARIO URBANIZZAZIONE Q5 COMPARTO 1 LATINA in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE
78, presso lo studio dell’avvocato BUCCI COSTANTINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato POLITO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 15/01/2014

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

899/2005

della

depositata

il

29/12/2005;

udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.11 Consorzio Volontario di D Urbanizzazione Q4 Comparto 4 di Latina ha impugnato un avviso di
rettifica parziale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, comma 5, con il quale il competente ufficio
finanziario accertava, in relazione all’esercizio 1996, un minor credito di imposta (iva), irrogando la
relativa sanzione pecuniaria, sul rilievo che risultavano fatturate soltanto le operazioni passive e non
anche quelle attive.

di primo grado che aveva annullato l’atto.Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che in
forza della sua attività istituzionale consistente neltagerMare e promuovere l’edificabilità dei suolo
di proprietà dei singoli proprietarffill’n%ércitava alcuna attività commercialet nè in via principale
nè in via accessoria. Ragion per cui doveva escludersi che il Consorzio fosse un soggetto iva.
3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha
resistito il Consorzio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4.Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza in relazione all’art.112 c.p.c. ed
all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. Assume che il Consorzio non aveva dedotto la non commerciabilità
dell’attività svolta, limitandosi ad evidenziare la non imponibilità delle prestazione svolte in favore
dei consorziati in quanto mere ripartizioni interne delle spese fra i consociati. In questa prospettiva
la sentenza impugnata aveva statuito in difetto di uno specifico motivo di ricorso.
5.Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del
1972, art. 4, commi 2, nn. 2, e 4. Lamenta che il consorzio aveva natura di soggetto passivo ai fini
iva, avendo ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
6.Con il terzo motivo l’Agenzia ha dedotto la insufficiente motivazione della sentenza su un fatto
decisivo e controverso per il giudizio, avendo l’Ufficio affermato che il consorzio svolgeva attività
di rilevanza esterna in nome proprio, senza che tale circostanza fosse stata presa in considerazione
dalla CTR, ribadendo quanto già affermato dai giudici di primo grado.
7.11 consorzio, nel controricorso, ha chiesto il rigetto delle censure, preliminarmente evidenziando
l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di mandato da parte dell’Agenzia ricorrente.
8.0ccorre premettere che la dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di procura da parte
dell’Avvocatura dello Stato è infondata.
8.1 Ed infatti, nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte
dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura
medesima per i singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611, art. 45 la disposizione del R.D. cit., art. 1, comma 2, secondo cui gli avvocati

2.La CTR del Lazio, con sentenza n.899/40/05 depositata il 25.11.2005, ha confermato la decisione

dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza
bisogno di mandato. (Cass. 23020/2005; conti ex multis, 11227/07;Cass.n.18680/2010)
Ciò posto, il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe l’esame del primo e del terzo motivo.
8.2 Occorre premettere che la censura, ancorchè rechi nella rubrica l’indicazione del vizio sotto il
paradigma dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., contempla, in effetti un’ipotesi di violazione di legge,
correlata alla violazione degli artt.3 e 4 del dpr n.633/72, come è reso palese dalla motivazione e dal

Ragion per cui il riferimento al n.4 dell’art.360 comma 1 c.p.c. deve ritenersi frutto di un mero
refuso.
8.3 Passando al merito della censura, va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire
che “In tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi del II1D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 4, comma 2, n. 2 sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di
impresa, svolgono un’attività esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualità di
imprenditore, sicché hanno l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale – in particolare, con
riferimento alle scritture prescritte dal cit. D.P.R., art. 14, lett. a) e b), – e di emettere fatture relative
ai compensi percepiti dai consorziali; conseguentemente, assumono rilevanza fiscale anche i
contributi versali dai consoci, che si configurano come corrispettivi di specifiche prestazioni di
servizi, come tali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, art. 3″ (Cass 9224/2008).”-così anche Cass.n.18681/2010;Cass.n.18796/2010-.
8.4 In conclusione, questa Corte ritiene di dare continuità all’indirizzo sopra esposto, non risultando
nuovi argomenti per ipotizzarne una riconsiderazione, sicchè non può essere negata la natura
commerciale dell’attività svolto dal Consorzio.
9.Pertanto,in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata
che non si è uniformata ai principi testè esposti deve essere.
10. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel
merito ex art.384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
11. Il complessivo svolgersi della vicenda processuale fa ricorrere giustificati motivi per pervenire
ad un’equa compensazione delle spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di
legittimità vanno poste a carico della controricorrente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Consorzio.
Compensa le spese della fase di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

quesito di diritto, senza per nulla contenere cenno ad ipotesi di violazione di norme processuali.

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