Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 667 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TIBALDO FLAVIO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 86/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

16/10/09, depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. G.S. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in materia di adozione di minori, resa dalla Corte di appello di Venezia il 16.10 – 19.11.2009.

2. il ricorso non e’ stato notificato ad alcuno, per cui puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi dichiarato inammissibile.

Roma, il 28 luglio 2010″. – la relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed al difensore del ricorrente;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Avverso le proposte contenute nella relazione di cui sopra non e’ stata mossa alcuna osservazione critica da parte del difensore del ricorrente ne’ emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle in essa esposte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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