Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 667 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti

Parioli 48, presso lo studio dell’avv. Ulisse Corea (p.e.c.

ulissecorea-ordineavvocatiroma.org fax n. 06/36001570), che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Andrea Cabrini (fax n.

0432/532088, p.e.c. andrea.cabrini-avvocatiudine.it) per procura

speciale in calce ai ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

G.P., elettivamente domiciliata in Roma, via Alberto

Caroncini 51, presso lo studio dell’avv. Amalia Lolli (p.e.c.

amalialolli-ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/45509151) che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Anna Del Mestre (fax

0432/289834, p.e.c. anna.delmestre-avvocatiudine.it), giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 378/2014 della Corte di appello di Trieste,

emesso il 26.11.2014 e depositato il 17.12.2014, n. R.G. 103/2014;

Rilevato che in data 3 giugno 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso ex art. 337 e seguenti c.c., la Sig.ra G.P. conveniva in giudizio il Sig. R.C., al fine di veder statuite dal Tribunale le modalità di visita e di frequentazione nonchè il contributo al mantenimento del minore. Esponeva di aver convissuto more uxorio con 11 resistente per undici anni e che dalla relazione, nel (OMISSIS), era nato il figlio P.. Nel 2013 il rapporto con il R., già deteriorato, si era concluso. Chiedeva pertanto che venisse disposto l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento prevalente del figlio presso di sè, salva la predisposizione di un calendario di visite con cui regolare la frequentazione con il padre. Sul versante economico invocava la quantificazione di un assegno di mantenimento da porre a carico del R. dell’importo di Euro 2.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

2. Si costituiva in giudizio il R., che non si opponeva all’affidamento condiviso del minore. Con decreto del 5.02.2014 il Tribunale di Udine disponeva l’affidamento condiviso del minore con residenza presso la madre. Regolava i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore. Quantificava in Euro 600,00 mensili l’importo dell’assegno di mantenimento per il figlio a carico del R. e poneva in capo alle parti l’obbligo di contribuire al 50% per le spese straordinarie del minore.

3. G.P. impugnava detto provvedimento e ne chiedeva la riforma in punto di calendario di visite del padre (perchè indicato in maniera troppo generica), in punto di assegno di mantenimento (per la notevole disparità intercorrente tra il proprio reddito e quello del R. che giustificava la sua richiesta di fissazione dell’assegno in Euro 2.000,00 mensili) e in punto di assegnazione della casa familiare (l’appellante ne era stata estromessa per la porzione resa inaccessibile ad opera del R.).

4. Si costituiva in giudizio il R. che contestava in particolare l’eccessività del quantum richiesto dalla reclamante a titolo di contributo al mantenimento.

5. Con decreto n. 378/2014, depositato in cancelleria il 17.12.2014, la Corte d’Appello di Trieste dava atto del raggiungimento di un accordo riguardo il calendario delle visite, respingeva la doglianza della G. in merito all’assegnazione della casa familiare, accoglieva parzialmente quella relativa all’assegno che elevava da 600,00 a 1.000,00 Euro.

6. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il Sig. R. affidandosi a 6 motivi.

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: mancata applicazione dei criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento stabiliti dal legislatore;

b) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 337 ter c.p.c., comma 4, n. 1 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le attuali esigenze del figlio;

c) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 337 ter c.p.c., comma 4, n. 2. E art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

d) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 337 ter c.p.c., comma 4, n. 3. E art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;

e) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 337 ter c.c., comma 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: valutazione delle risorse economiche di entrambi i genitori;

f) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 337 ter c.c., comma 5, n. 1. E art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la valenza economica dei compiti di cura assunti dal padre.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Il primo, il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto presuppongono, in sostanza, una rivalutazione nel merito del quantum dell’assegno. Vi è già stata un’ampia valutazione della Corte d’Appello sulle attuali esigenze del figlio e sul tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. La valutazione compiuta da parte della Corte d’Appello è, in questa sede, insindacabile.

8. Il quarto motivo è inammissibile poichè il Giudice ha statuito i tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori in conformità alla comune volontà delle parti espressa nella riportata transazione, reputata conforme alle esigenze del figlio.

9. Il quinto motivo verte sulle risorse economiche di entrambi i genitori al fini della quantificazione dell’assegno. Anche questo motivo è inammissibile perchè chiede una rivalutazione nel merito di un accertamento già ampiamente eseguito dal Giudice di prime cure.

10. Il sesto motivo sottolinea l’omessa valutazione del costo economico sostenuto dal ricorrente per assolvere i compiti di cura nei confronti del figlio. E’ inammissibile perchè consiste in una mera asserzione di fatto, priva di autosufficienza e concernente prettamente un profilo di merito.

11. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva che non apporta sostanziali argomenti di ulteriore valutazione rispetto al ricorso, condivide la relazione sopra riportata consistendo il ricorso in una prospettazione di merito divergente da quella della Corte di appello, che, contrariamente alle deduzioni del primo motivo di ricorso, ha tenuto conto dei criteri di legge, come specificati dalla giurisprudenza, per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio, e ha valutato i “fatti” su cui si incentrano i successivi motivi del ricorso;

pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.100 Euro, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA