Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6669 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato

IANNUCCILLI PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

FATTORIA LE MIGLIORI DI BONATO MASSIMILIANO & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 283/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/05/2008, depositata il

23/08/2008; R.G.N. 548/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per la inammissibilita’ e il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. proponeva davanti al Tribunale di Pordenone opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta della s.n.c Fattoria le Migliori per l’importo di Euro 31.264,91 relativo al mancato pagamento di una fornitura di uova.

Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione relativamente all’entita’ dell’importo ingiunto, che riduceva alla somma di Euro 29.040,85, riconoscendo che il C. aveva gia’ corrisposto per il pagamento della fornitura in oggetto la somma di Euro 2.324,06.

La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza depositata il 23-8-2008.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso C.A. sorretto da due motivi illustrati anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso contrassegnato con la lettera A) C. A. denunzia tre diversi vizi in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata: contraddittoria ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione ad un fatto controverso e decisivo;

violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. con riferimento alla legittimazione passiva dello stesso C.A.;

violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In relazione al primo profilo del motivo sub A ex art. 360 c.p.c., n. 5 si osserva che, sotto l’apparente denunzia di vizio di motivazione, in realta’ il ricorrente richiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio in contrasto con quella fatta propria dai primi giudici, attivita’ che non e’ consentita a questa Corte di legittimita’.

Infatti il ricorrente ha richiesto una nuova valutazione delle forniture e le relative fatturazioni effettuate dalla societa’ Fattoria Le Migliori nell’anno antecedente la fornitura in oggetto, l’inserimento delle stesse nel registro acquisti di C. A.; la valenza probatoria del bonifico di Euro 355,70; l’assegno di L. 4.500.000 emesso sul conto della societa’ Eurouovo; il documento di trasporto relativo alla fornitura in oggetto; la fattura n. (OMISSIS); la deposizione della teste D.L.M..

I giudici di merito hanno gia’ effettuato la valutazione di tale materiale probatorio con motivazione logica e non contraddittoria per giungere alla conclusione che la fornitura di uova il cui pagamento e’ oggetto di contestazione e’ stata effettuata in favore di C.A. e non e’ consentito a questa Corte adottare una ricostruzione diversa da quella coerente e non contraddittoria fatta propria dai primi giudici.

Infondato e’ il secondo profilo del motivo sub A con cui si contesta la violazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione alla legittimazione passiva di C.A..

I giudici di merito hanno ritenuto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, che la fornitura di merce era stata effettuata in favore di C.A. e che pertanto egli era il legittimato passivo dell’azione proposta dalla societa’ Fattoria Le Migliori, titolare dell’obbligazione di pagamento.

Non ricorre neanche la dedotta violazione dell’onere della prova, di cui al terzo profilo del motivo sub A; in quanto i giudici di merito hanno ritenuto che la societa’ richiedente l’ingiunzione aveva fornito la prova dell’effettuazione della fornitura di merce in favore di C.A. confermando l’obbligo di quest’ultimo al relativo pagamento.

Hanno di converso ritenuto infondate le eccezioni proposte da C.A. il quale non e’ riuscito a fornire la prova, come era suo onere, che la fornitura di merce fosse avvenuta in favore della societa’ in accomandita semplice Eurouovo di C. A..

L’onere della prova e’ stato ripartito secondo il paradigma di cui all’art. 2697 c.c. per cui chi agisce deve provare i fatti posti a fondamento della domanda e chi e’ convenuto in giudizio i fatti posti a fondamento delle eccezioni formulate. Con il motivo di ricorso contrassegnato con la lettera B si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., comma 2 ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed insufficiente motivazione su un fatto controverso ex art. 360 c.p.c. n. 5 per non aver i giudici di merito ammesso il giuramento suppletorio.

Il motivo e’ infondato in quanto i giudici hanno ritenuto che la societa’ Fattoria Le Migliori avesse raggiunto la prova dei fatti costitutivi della sua domanda e di conseguenza non vi era alcuna necessita’ di disporre il giuramento suppletorio, la cui ammissione e’ riservata alla libera valutazione del giudice, ma solo quando la prova non e’ stata pienamente raggiunta ,ipotesi che non ricorre nella specie.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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