Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6669 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. distaccata di Brescia n. 166/63/07, depositata il 5

luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 166/63/07, depositata il 5 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello principale dell’Ufficio ed accogliendo quello incidentale di B.P., è stato riconosciuto a quest’ultimo, dottore commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo ed il vizio di motivazione, appare manifestamente fondato limitatamente agli anni 1998 e 1999. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che il giudice di primo grado aveva accertato, in relazione a tali anni, l’esistenza di una segretaria (elemento che non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione da parte del contribuente), e tale circostanza è sufficiente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a configurare la sussistenza di una struttura organizzativa. Quanto, invece, all’anno 2000, dal contenuto dell’appello, riportato dalla ricorrente Agenzia, non sembra che essa abbia prospettato elementi fattuali tali da poter ritenere che la valutazione di esiguità della struttura organizzativa compiuta dalla Commissione regionale, conformemente a quella del primo giudice, sia affetta da illogicità.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato limitatamente agli anni 1998 e 1999”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto limitatamente agli anni 1998 e 1999, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso per il solo anno 2000;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto il rimborso al contribuente limitatamente all’anno d’imposta 2000.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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