Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6669 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6669 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 17856/09 proposto da:
Enel Produzione S.p.A., in persona del suo procuratore
e legale rappresentane

pro tempore,

elettivamente

domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo
Studio dell’Avv. Livia Salvini, che la rappresenta
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Comune di Porto Tolle, in persona del suo Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Parioli n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
d’Ayala Valva che, anche disgiuntamente con l’Avv.
Gianni Marongiu, lo rappresenta e difende, giusta

Data pubblicazione: 06/04/2016

delega in calce al controricorso;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 7/19/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 29
maggio 2008;

udienza del 23 febbraio 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso
per l’estinzione del processo per rinuncia.
Fatto e diritto

Con l’impugnata sentenza n. 7/19/08 depositata il 29
maggio 2008 la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, respinto l’appello di Enel Produzione S.p.A.,
confermava la decisione n. 10/03/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Rovigo che aveva respinto il
ricorso della contribuente avverso l’avviso di
accertamento n. 20040000001 ICI 2004 Comune di Porto
Tolle (RO) per E 2.874.084,31, oltre a interessi e
sanzioni pari a 862.225,29.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione .afiliddto a tre motivi, mentre il
Comune resisteva con controricorso.
Nelle more la ricorrente rinunciava al ricorso e la
rinuncia

veniva

accettata.

2

Deve

pertanto,

in

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

applicazione degli artt. 390

s.

c.p.c., dichiararsi

l’estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo, spese
integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 23 febbraio 2016

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