Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6669 del 06/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6669 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 17856/09 proposto da:
Enel Produzione S.p.A., in persona del suo procuratore
e legale rappresentane
pro tempore,
elettivamente
domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo
Studio dell’Avv. Livia Salvini, che la rappresenta
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Comune di Porto Tolle, in persona del suo Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Parioli n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
d’Ayala Valva che, anche disgiuntamente con l’Avv.
Gianni Marongiu, lo rappresenta e difende, giusta
Data pubblicazione: 06/04/2016
delega in calce al controricorso;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 7/19/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 29
maggio 2008;
udienza del 23 febbraio 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso
per l’estinzione del processo per rinuncia.
Fatto e diritto
Con l’impugnata sentenza n. 7/19/08 depositata il 29
maggio 2008 la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, respinto l’appello di Enel Produzione S.p.A.,
confermava la decisione n. 10/03/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Rovigo che aveva respinto il
ricorso della contribuente avverso l’avviso di
accertamento n. 20040000001 ICI 2004 Comune di Porto
Tolle (RO) per E 2.874.084,31, oltre a interessi e
sanzioni pari a 862.225,29.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione .afiliddto a tre motivi, mentre il
Comune resisteva con controricorso.
Nelle more la ricorrente rinunciava al ricorso e la
rinuncia
veniva
accettata.
2
Deve
pertanto,
in
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
applicazione degli artt. 390
s.
c.p.c., dichiararsi
l’estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo, spese
integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 23 febbraio 2016