Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6668 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16421-2014 proposto da:

K.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO AMBROGI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIREZE;

T.H.N.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPI,0 di emesso il 17/04/2014 e

depositato il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 16421 del 2014., è stata depositata la seguente relazione:

Nel 2013, il Tribunale per i Minorenni di Firenze pronunciava decreto mediante il quale si dichiarava la decadenza della potestà genitoriale del sig. K.S.M. sui tre figli minori, affidati e collocati presso la madre.

Nel 2014, il sig. K.S. proponeva reclamo presso la Corte d’Appello di Firenze, evidenziando che secondo il suo avviso non risultavano elementi tali da far emergere il gravissimo pregiudizio che aveva giustificato l’adozione del provvedimento di primo grado in quanto egli non era affatto una persona non affidabile nè si era disinteressato completamente di loro, avendo incontrato i ragazzi più volte ed essendosi interessato sempre alla loro vita nei limiti delle sue effettive possibilità economiche che non gli consentivano un alloggio fisso, essendo suo malgrado ospite presso la Caritas di Firenze. La Corte d’Appello respingeva il reclamo, ribadendo l’assoluta carenza genitoriale del sig. K.S., in particolare per i suoi atteggiamenti autoritari e per la crudeltà mentale sistematicamente dimostrata nei rapporti familiari, per i suoi comportamenti poco consoni nei confronti della moglie e dei figli, ai quali veniva impedito con ogni mezzo quei contatti con il mondo esterno assolutamente essenziali per una loro crescita equilibrata e serena.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal sig. K.S. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione di legge, in particolare dell’art. 330 c.c., sotto il duplice aspetto della presunta violazione dei doveri legati alla genitorialità o dell’abuso dei relativi poteri nonchè del grave pregiudizio dei figli: il ricorrente evidenzia una palese violazione di legge, dal momento che i giudici di merito si sono sottratti al loro dovere di verificare se vi siano o meno condotte tali da giustificare il provvedimento estremo, e se vi sia il grave pregiudizio per la prole, non essendo inoltre egli mai stato accusato di maltrattamenti nei confronti delle figlie, soggetto dedito a sostanze stupefacenti, alcool o altri particolari vizi.

2) Violazione o falsa applicazione di norme, motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto a precedenti decisioni anche passate in giudicato, relative al ricorrente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il ricorrente risaltava il contrasto tra il decreto della Corte d’Appello di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione, che dichiarava decaduto il sig. K.S. dalla potestà genitoriale, e la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sezione penale, che esclude l’esistenza di maltrattamenti.

Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso alla luce del recente mutamento di giurisprudenza espresso da questa sezione con l’ord. 1743 del 2016.

I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Essi mirano a sostituire l’indagine e valutazione dei fatti svolta dal giudice del merito a quella prospetta nelle censure ancorchè sotto la veste formale della vizio di violazione di legge. In ordine alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, deve rilevarsi che la Corte d’Appello non si è fondata soltanto sulla condanna per maltrattamenti ma ha fatto riferimento ad un altro precedente di merito nel quale era stata disposta la sottrazione dell’affidamento dei minori al padre. Anche sul comportamento continuativamente ispirato a violenza sulla moglie e la figlia piccola all’accertamento svolto dalla corte d’Appello nulla è stato in concreto contrapposto. Infine del tutto erronea l’affermazione secondo la quale il giudice del merito non avrebbe posto in correlazione le condotte accertate con il contenuto del provvedimento decadenziale dal momento che proprio la natura, l’entità e la continuatività di tali condotte ha imposto secondo la Corte territoriale il provvedimento adottato.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione depositata e dichiara inammissibile il ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è luogo a statuire sulle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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