Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6668 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6668 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 10819-2011 proposto da:
BATTAGLINO LUIGI in proprio, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA LEONIDA REPACI 12, presso lo studio
dell’avvocato RITA MONE,
dall’avvucatn

rappresentato e

LUIGI BATTAGLINO

prnrura

difeso

in corpo

al

ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
STATO, che lo rappresenta e difende;

GENERALE

DELLO

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrente
nonchè contro

EQUITALIA

POLIS

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio

difeso dall’avvocato ANTONIO SCIAUDONE giusta delega
in calce all’atto di costituzione notificato con
ricorso dell’Equitalia;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 74/2010 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 23/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e

R.G. 10819/2011
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito di accertamento relativo al valore indicato in un atto di divisione, l’Ufficio
notificava a Luigi Battaglino avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro che diveniva
definitivo per mancata impugnazione.
A seguito della notifica della cartella di pagamento, che non risultava essere impugnata,
veniva notificato avviso di vendita immobiliare al contribuente, il quale lo impugnava
assumendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento. Sosteneva, poi,

cartella ed estraneità al debito di imposta.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso ed il
contribuente proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli rigettava il
ricorso sul rilievo che la notifica della cartella di pagamento risultava essere stata eseguita
dalla concessionaria in data 11.10.2006 presso l’abitazione del ricorrente, dato che l’agente
postale aveva consegnato il plico a mani di Di Crosta Veronica, qualificatasi addetta alla casa.
2.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Battaglino Luigi

svolgendo cinque motivi. Si sono costituite in giudizio Equitalia Sud s.p.a. e l’Agenzia delle
entrate, quest’ultima depositando controricorso notificato.
3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in quanto dai documenti depostati
dalla concessionaria si evince che la notifica della cartella è avvenuta a mezzo posta con
spedizione della raccomandata ad opera della società Defendini s.r.I., che aveva curato sia la
predisposizione della relata che la consegna del plico all’agente postale. Da ciò si evinceva che
la notifica era stata effettuata da soggetto non abilitato e, per l’effetto, doveva ritenersi
inesistente.
3.1. Osserva la corte che il motivo proposto è inammissibile per due ragioni. In primo
luogo in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc civ. laddove,
nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi
d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una
medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,
che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della
violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di
fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che
richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e
l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede
processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la
contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni,
contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti,

l’infondatezza della pretesa tributaria per decadenza, mancanza dei requisiti di validità della

l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze
acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito
di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi
d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali
disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di
legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di
decidere successivamente su di esse ( cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del
23/09/2011 ).

indicato in quale atto dei giudizi di merito ha dedotto la questione secondo cui la società
Defendini s.r.l. era da ritenersi soggetto non abilitato ad eseguire la notifica, posto che ciò non
si evince dalla sentenza impugnata. La Corte di legittimità, invero, ha avuto modOdi precisare
che, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di
ricorso per cessazione, è necessario indicare l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali la
questione era stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la
ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività ( Cass. n. 5344 del 04/03/2013 ).
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto la CTR non ha considerato
che la cartella di pagamento risultava notificata al contribuente nel comune di Piedimonte
Matese alla Piazza Carmine, luogo diverso da quello di residenza, ubicata in comune di
Piedimonte Matese alla località Canneto. Inoltre non risultavano indicate le generalità della
ricevente.
Osserva la Corte che anche questo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di
autosufficienza, in quanto il ricorrente non indica in quale atto dei giudizi di primo e di secondo
grado la questione è stata sollevata né si evince la disamina della stessa dalla sentenza
impugnata.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.
360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR non avrebbe potuto attribuire effetto sanante
della notifica inesistente alla costituzione in giudizio del ricorrente.
Osserva la corte che il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una critica avverso
una ratio decidendi che non si rinviene nella sentenza impugnata, laddove è stato ritenuto che
la cartella esattoriale fosse stata ritualmente notificata.
6. Con il quarto motivo deduce omessa pronuncia su un punto fondamentale della
controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR non ha esaminato le
richieste di merito formulate che avrebbero condotto all’accoglimento del ricorso.
Il motivo è infondato, posto che la ritenuta fondatezza dell’eccezione svolta dall’Ufficio
circa la tardività del ricorso, derivante dalla ritualità della notifica della cartella, precludeva alla
CTR l’esame delle ulteriori questioni di merito.
7. Con il quinto motivo deduce omessa e contraddittoria motivazione nonché violazione di
legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR non ha considerato che il

In secondo luogo il motivo di ricorso non è autosufficiente, posto che il ricorrente non ha

ricorrente ha proposto querela di falso in via principale avverso la cartolina postale attestante
la consegna del plico, come da certificazione prodotta nel giudizio di secondo grado, e non ha
considerato che il ricorrente ha proposto querela di falso in via incidentale, per il che avrebbero
dovuto essere adottati i provvedimenti conseguenti.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte con riguardo al primo motivo.
Invero, oltre alla mescolanza ed alla sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei,
si rinviene l’omessa indicazione della sede processuale in cui sarebbe stata formulata la
querela di falso in via incidentale o sarebbe stata prodotta la documentazione probante la

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo a
favore della sola Agenzia delle entrate, non essendo comparsa Equitalia Sud all’udienza di
discussione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le
spese processuali, che liquida in euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23.2.2016.

proposizione della querela in via principale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA