Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6667 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18346-2013 proposto da:

A.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA

L. CAPUANA 10, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GRIGGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO SOTTOCASA BIANI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 23/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato Gaetano Iorio Fiorelli (delega Avvocato Sergio

Sottocasa Biani) che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per

l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 18346 del 2016è stata depositata la seguente relazione:

“Il rag. A.G. in qualità di curatore del fallimento s.r.l. (OMISSIS), all’esito dell’approvazione del conto della gestione ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze evidenziando che il passivo rilevato era pari ad Euro 463.580.330,97 e chiedendo di conseguenza un compenso all’interno di un minimo di Euro 278.253,67 ed un massimo di 2.132.858,5 oltre alle spese forfettarie e quelle vive. Il tribunale fallimentare, applicato la L.Fall. art. 39, e il D.M. n. 570 del 1992, provvedeva a liquidare 28.500,000 per compensi; e 1.425,00 e le spese vive.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’ A. rilevando che doveva essere applicato il D.M. n. 30 del 2012, art. 39, dal momento che al momento della liquidazione del compenso era già in vigore tale D.M.. Peraltro, osservava il ricorrente che la liquidazione operata era nettamente inferiore anche ai minimi della vecchia tariffa.

Il ricorso è manifestamente fondato. Il ricorrente ha correttamente invocato l’applicazione del D.M. n. 30 del 2012 alla stregua del quale i minimi e massimi tariffari sono quelli indicati in ricorso anche con riferimento alle spese forfettarie. E’ verosimile un errore di quantificazione di tali parametri.

L’applicazione di tale tariffa è stabilita nel D.M. art. 8, medesimo:

1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all’entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.

Il decreto è entrato in vigore ex art. 12 il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. il 27 marzo 2012.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto”. Il Collegio condivide integralmente la relazione depositata e accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione (anche per le spese) se del passivo rilevato e riportato nella parte motiva del presente provvedimento il compenso al curatore alla luce del D.M. n. 30 del 2012.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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