Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6667 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6667 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 2029-2011 proposto da:
STEMA 2001 SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
MEZZETTI, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2016
631

contro

AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 195/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 22/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LIANA

udito per il ricorrente l’Avvocato MAURO MEZZETTI per
delega dell’Avvocato ALBERTO MEZZETTI che ha chiesto
l’accoglimento e deposita in udienza “nota spese”;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO

DE AUGUSTINIS che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 2029/2011

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Sterna 2001 S.r.l. impugnava l’avviso di rettifica e di liquidazione notificatole
dall’Agenzia delle entrate di Roma 2 con cui era stato rettificato il valore indicato ‘nell’atto di
compravendita del 14 marzo 2001 da lire 398.000.000 a lire 714.000.000. La società
proponeva ricorso deducendo l’illegittimità della rettifica per difetto di motivazione e

14 novembre 2006 la società sollevava, poi, l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento
per difetto di sottoscrizione in quanto l’atto risultava sottoscritto non già dal direttore
dell’ufficio bensì da tale dottor Paolo La Guardia, qualificatosi dirigente dell’area controllo, con
riguardo al quale non erano comprovati i poteri della delega a rappresentare l’amministrazione
finanziaria negli atti aventi rilevanza esterna. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma
rigettava il ricorso. Proponeva appello la società e l’Agenzia delle entrate si costituiva
eccependo la tardività dell’eccezione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto
di sottoscrizione in quanto svolta non con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ma
con la memoria del 14 novembre 2006; l’Agenzia produceva, poi, l’ordine di servizio numero 2
del 19 maggio 2004 da cui si doveva evincere l’esistenza della delega di firma al funzionario
firmatario dell’atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello
rilevando che l’avviso risultava sottoscritto dal dirigente dell’area controllo all’uopo delegato
dal direttore dell’Agenzia delle entrate-ufficio di Roma 2, come si evinceva dall’ordine in
servizio numero 2 del 19 maggio 2004; inoltre era priva di fondamento l’eccezione riguardante
il difetto di motivazione dell’atto impugnato essendo stati sufficientemente esplicitati
nell’avviso di liquidazione i criteri in base ai quali era stato accertato il maggior valore del
terreno oggetto di compravendita.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Stema 2001
S.r.l. svolgendo tre motivi e depositando memoria. Si è costituita con controricorso l’Agenzia
delle entrate.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia e violazione degli articoli 32 e 58 del decreto legislativo 546/92 in quanto i giudici
di secondo grado non hanno esaminato la questione relativa alla tardività del deposito del
documento, consistente nell’ordine del servizio numero 2 del 19 maggio 2004, effettuato
dall’Agenzia delle entrate solo nel giudizio d’appello in violazione degli articoli 32 e 58 del
decreto legislativo 546/92.
4.

Con il secondo motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della

controversia e violazione di legge in relazione all’articolo 42 del d.p.r. 600/73 in quanto
l’accertamento tributario era stato sottoscritto non dal capo dell’ufficio bensì dal dottor Paolo
La Guardia, qualificatosi dirigente dell’area controllo ma, in realtà, privo di delega e di poteri a
1

l’irrilevanza della stima dell’Ute su cui l’atto impositivo era fondato; con memoria depositata il

rappresentare l’Agenzia negli atti di rilevanza esterna. Invero con l’ordine di servizio numero 2
del 19/4/2004 l’Agenzia non aveva provato l’esistenza dei poteri in capo al firmatario dell’atto
in quanto il menzionato provvedimento stabiliva solamente in via generica quali erano gli atti
che potevano essere delegati al capo area ma mancava la delega specifica con l’indicazione del
nome del funzionario delegato a sottoscrivere gli atti di rilevanza esterna.
5. Con il terzo motivo deduce insufficienza e contraddittoria della motivazione circa un
punto decisivo della controversia avendo la CTR ritenuto che l’avviso di liquidazione fosse
sufficientemente motivato perché conforme alle stima dell’Ute, mentre questa, provenendo da

sostegno del maggior valore accertato. La contribuente aveva lamentato la erroneità della
stima dell’Ute in quanto il terreno per cui è causa ricadeva in zona R1 del piano
particolareggiato mentre nella stima si faceva riferimento ad immobili similari ricadenti in zona
Fl e inidonei, come tali, a costituire metro di comparazione. La CTR, disattendendo le
doglianze dell’appellante, si era limitata a ritenere congrua la valutazione fatta dall’Ufficio
esclusivamente sulla base della stima dell’Ute e non aveva tenuto conto dei rilievi formulati
dalla parte ricorrente.
6. In ordine al primo motivo di ricorso, la Corte prende atto che in udienza il procuratore
della ricorrente ha dichiarato di rinunziarvi.
7.

Il secondo motivo è infondato. Invero la questione della nullità dell’avviso di

accertamento per difetto della sottoscrizione era stata posta non con il ricorso ma con memoria
contenente motivi aggiunti depositata nel giudizio di primo grado il 14.11.2006. Ora, nel
processo

tributario,

caratterizzato

dall’introduzione

della

domanda

nella

forma

dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di
contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il
contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue
che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può
essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non
conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”. Ne deriva
l’inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui è stato dedotta dalla
contribuente la nullità dell’atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione
dell’intervenuta impugnazione dell’atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al
momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna
prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza ( cfr. Cass. n. 15051 del
02/07/2014).
Peraltro va rilevata la ritualità della proposizione dell’eccezione di inammissibilità del
motivo aggiunto da parte dell’Ufficio in quanto essa è stata svolta con la memoria di
costituzione nel giudizio di appello e la CTR, con la decisione impugnata, ha stabilito che
l’avviso era valido in quanto sottoscritto dal dirigente dell’area controllo all’uopo delegato dal
2

un ente che non era al di sopra delle parti, non costituiva di per sé sola elemento di prova a

direttore dell’Agenzia delle entrate-ufficio di Roma 2, con ciò ritenendo assorbita la questione
dell’inammissibilità dell’eccezione proposta.
In questo giudizio l’Ufficio controricorrente ha ritualmente ribadito l’inammissibilità
dell’eccezione proposta nel giudizio di primo grado, dovendosi ritenere che ad esso non
incombeva l’onere di proporre ricorso incidentale, posto che nel giudizio di cassazione la
parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già
prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l’onere di
proporre ricorso incidentale condizionato ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso

7. Il primo motivo rimane assorbito.
8. In ordine al terzo motivo di ricorso, si osserva che, poiché dinanzi al giudice tributario
l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un
immobile, redatta dall’UTE, prodotta dall’Amministrazione finanziaria costituisce una semplice
perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per
quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto.
Nondimeno, nel, processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove
cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice,
che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la
ritenga corretta e convincente (Cass. n. 14418 del 25/06/2014; Cass. n. 4363 del 23/02/2011;
Cass. n. 8890 del 13/04/2007).
Ciò posto, va altresì considerato che, come più volte affermato dalla corte di legittimità,
l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ., secondo la formulazione della norma prima della riforma operata con la legge n.
134/2012, sussiste quando l’attività di esame del giudice che si assume omessa concerne una
circostanza di fatto od una risultanza istruttoria che, ove valutata, avrebbe comportato una
diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno
dei fatti principali della controversia. Tuttavia il mancato esame da parte del giudice del merito
di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di
per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia,
occorrendo che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a
circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto
condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. n. 25714/2014; Cass. n.
5444/2006; Cass. 1875/05). Proprio in punto di decisività si è chiarito (Cass. n. 4614/2014;
Cass. 12623/12) che la stessa concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha
inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una
diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la
decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale
che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella
accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. In definitiva, il
3

( Cass. n. 15051 del 02/07/2014).

mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della
pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze
processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato,
onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. n. 12623/2012; Cass. n.
1016/2004; Cass. n. 9368/2006; Cass. 14752/2007).
Esaminato in quest’ottica, il motivo di ricorso appare infondato in quanto le circostanze
indicate in ricorso e non esaminate dalla Commissione Tributaria Regionale, quand’anche

Invero nella sentenza impugnata la CTR ha esplicitato le ragioni per le quali la perizia
dell’UTE doveva considerarsi attendibile, avendo essa considerato non solo le precedenti
valutazioni ma anche gli strumenti urbanistici comunali e le previsioni del piano
particolareggiato in via di approvazione nonché le caratteristiche peculiari dell’immobile. Il solo
riferimento nella stima ad immobili similari ricadenti in zona diversa non vale, dunque, ad
inficiare la valenza probatoria degli altri elementi considerati e sui quali è basata la decisione.
Il ricorso va dunque rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e le
spese processuali che liquida in euro 4.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016.

accertate, non avrebbero consentito di pervenire ad una diversa decisione della causa.

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