Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6666 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1347-2009 proposto da:

D.B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato

MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRUYERE GABRIELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO MARCO

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CISA

ASINARI DI GRESY PAOLO MARIA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 259/2008 del TRIBUNALE di TORINO, SEZIONE

OTTAVA CIVILE, emessa il 10/01/2008, depositata il 11/01/2008 R.G.N.

17922/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato MARIO MENGHINI;

udito l’Avvocato MARCO STEFANO MARZANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.B.G. propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento presso terzi notificatogli ex art. 543 c.p.c. ad istanza di A.M., cui era seguito il procedimento esecutivo conclusosi con l’ordinanza di assegnazione comunicata all’opponente in data 17 gennaio 2006. Dedusse l’opponente che la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 543 c.p.c. a lui destinata non conteneva l’indicazione della data di comparizione dinanzi al giudice, per cui egli non aveva potuto partecipare all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo, nella quale avrebbe potuto svolgere le sue difese e presentare eventuali opposizioni; aggiunse che, avendo avuto conoscenza degli atti dell’esecuzione a seguito della comunicazione a mezzo notificazione del 17 gennaio 2006, soltanto da tale data doveva intendersi iniziata la decorrenza del termine ex art. 617 c.p.c. per proporre l’opposizione agli atti esecutivi.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite, ritenendo che il termine ex art. 617 c.p.c. decorresse dalla data di notificazione dell’atto di citazione ex art. 543 c.p.c., avvenuta il 14 aprile 2005, sicchè era da considerarsi tardivo il ricorso proposto il 23 gennaio 2006.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione D.B.G. a mezzo di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso A.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, secondo il quale il ricorrente non avrebbe interesse alla pronuncia di accoglimento di questa Corte poichè essa non farebbe comunque venire meno la sentenza di merito che è il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione per pignoramento presso terzi.

L’assunto è infondato poichè la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, in quanto opponente agli atti esecutivi, non va valutata con riferimento al giudizio di merito all’esito del quale si è formato il titolo portato ad esecuzione, bensì con riferimento al giudizio di opposizione agli atti di tale procedura esecutiva, quale è il presente. E’ allora di tutta evidenza che, lamentando il ricorrente un vizio dell’atto di pignoramento dal quale ha preso le mosse il procedimento ex art. 543 e segg. c.p.c., se l’opposizione fosse accolta verrebbe meno anche l’ordinanza di assegnazione che tale procedimento ha concluso ai danni dello stesso debitore opponente. Sussiste perciò l’interesse all’impugnazione, specificamente al ricorso ex art. 111 Cost..

1.1. Quanto a quest’ultimo, va altresì rigettata l’ulteriore eccezione del controricorrente secondo cui non sarebbe ammessa la denuncia dei vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5.. Infatti, tale limite è stato rimosso dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 che ha sostituito l’art. 360 c.p.c. e, per di più, nel caso di specie, non risulta affatto che il ricorrente abbia denunciato vizio di motivazione.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso D.B.G. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 164, 543, 547 e 617 c.p.c. e formula il seguente quesito di diritto:

“la mancata indicazione della data di udienza di comparizione avanti il giudice ai sensi dell’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4 deve essere fatta valere dal debitore nel termine previsto dall’art. 611 c.p.c., comma 2 decorrente dal giorno della notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi oppure può essere fatta valere nel corso della procedura esecutiva fino all’udienza di assegnazione, o ancora non essendo il debitore a conoscenza della data di detta udienza, nei termini di cui al citato art. 617 c.p.c., comma 2 decorrente dalla data di notificazione della comunicazione dell’avviso di cancelleria che è stata assegnata la somma pignorata, prima notizia processualmente rilevante dalla quale il debitore ha avuto conoscenza che si era tenuta l’udienza di cui all’art. 547 c.p.c. a cui non aveva potuto partecipare per la predetta mancata indicazione del giorno di comparizione nell’atto a lui notificato e pertanto atto giuridicamente inesistente, e che a tale udienza non era stata rilevata dal giudice la nullità e la procedura aveva avuto il suo corso con la positiva dichiarazione di quantità?”.

Le argomentazioni che il ricorrente pone a fondamento del proprio assunto, per il quale al detto quesito dovrebbe essere risposto nel senso della seconda delle alternative prospettate, sono basate sulla decisione di questa Corte del 1 febbraio 2002, n. 1308.

2.2. In effetti, tale ultima decisione, richiamando il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte del 23 gennaio 1998, n. 669, così testualmente motiva: “Questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass. 669/98) che, nel pignoramento presso terzi, l’udienza indicata dall’art. 547 c.p.c. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all’udienza medesima, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 c.p.c. svolgono, rispettivamente, per la espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Di conseguenza – ha aggiunto pure questa Corte – il vizio dell’atto di pignoramento, consistente nella mancanza in esso dell’intimazione al debitore indicata dall’art. 492 c.p.c., deve essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dalla udienza fissata a norma dell’art. 547 per la citazione del terzo e del debitore. Dal suddetto principio di diritto il giudice di merito si è consapevolmente discostato ed ha considerato che, seppure lo sbarramento temporale rispetto alla rilevabilità del vizio dovrebbe individuarsi con decorrenza dalla udienza di cui all’art. 547 c.p.c. in analogia a quanto disposto dalle norme di cui agli artt. 530 e 569, il termine cosi individuato è quello ultimo, oltre il quale non è più possibile fare valere eventuali irregolarità degli atti esecutivi, pregressi dei quali la parte non abbia già avuto legale conoscenza; mentre, qualora la parte abbia avuto, in un momento precedente, palese conoscenza dell’atto, il dies a quo per il computo del termine, di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2 non può farsi coincidere che in tal momento …

omissis … .

Ritiene, tuttavia, questa Corte che l’argomentazione svolta dalla Impugnata sentenza a sostegno della diversità del “dies a quo” del termine di opposizione non può giustificare il superamento dell’indirizzo giurisprudenziale, di cui alla predetta sentenza n. 669/98, giacchè non è esatto il rilievo che il termine debba decorrere dalla udienza di cui all’art. 547 c.p.c. solo nella ipotesi in cui la parte non abbia avuto legale conoscenza dell’atto di pignoramento prima della udienza stessa. Occorre, invece, considerare che il pignoramento presso terzi deriva da fattispecie complessa, la cui attuazione comporta una progressione di elementi, tutti essenziali perchè si compia l’effetto finale proprio del pignoramento e rispetto ai quali la dichiarazione del terzo, che deve essere necessariamente resa all’udienza di cui all’art. 547 c.p.c. nel contraddittorio del debitore esecutando, costituisce il momento perfezionativo di efficacia dell’atto.

Ne consegue che, potendo il pignoramento dirsi completato solo con l’adempimento finale della dichiarazione del terzo all’udienza, è da tale momento che decorre il termine di opposizione dell’atto “compiuto”, secondo la formulazione letterale dell’art. 611 c.p.c., comma 2 e che sorge anche l’interesse della parte a proporre la opposizione”.

2.3. In realtà, la decisione della Corte di Cassazione n. 669 del 1998 si era limitata a ribadire la distinzione tra le situazioni invalidanti del processo esecutivo che impediscono la realizzazione dell’espropriazione del bene, intesa come mezzo per la soddisfazione dei creditori, da tutte le altre e ad affermare che, per queste ultime, generalmente collegate al compimento di atti che sono tra di loro ordinati ma distinti, nel corso del procedimento esistono sbarramenti che determinano la decadenza dal rilievo dell’invalidità; quindi, aveva ritenuto che tale meccanismo di sbarramento alle eccezioni del debitore è contemplato anche nell’esecuzione che si svolge con le forme del pignoramento preso terzi ed aveva individuato l’udienza indicata dall’art. 547 cod. proc. civ. come momento centrale della procedura esecutiva anche con riferimento al debitore e come momento ultimo dal quale far decorrere il termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.. In particolare, con tale decisione la Corte non aveva inteso andare di contrario avviso ai precedenti, uno dei quali costituito da Cass. 3 ottobre 1997 n. 9673, su cui è basata la sentenza impugnata, per i quali “pur se il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. è inefficace, per il creditore procedente, qualsiasi disposizione successiva del credito (art. 2917 cod. civ.) e pertanto da tale momento inizia l’esecuzione (art. 481 c.p.c.) e decorre il termine per l’opposizione, da parte del debitore, agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.” (cfr., per la prima affermazione, anche Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021 e Cass. 9 giugno 1994, n. 5617).

2.4. Quest’ultimo orientamento è stato ribadito da questa Corte anche dopo la pronuncia n. 1308/2002, invocata dal ricorrente a fondamento delle proprie ragioni, di recente con le sentenze del 12 febbraio 2008, n. 3276, e del 30 gennaio 2009, n. 2473. Si segnala, in particolare, la motivazione di quest’ultima sentenza, che, nel citare i precedenti di cui sopra, ribadisce che, pur se il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, l’esecuzione, ai sensi dell’art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. (Cass. 3.10.1997, n. 9673; Cass. 16.10.1997, n. 10157); sulla base di tale considerazione, la stessa sentenza prende definitiva posizione in merito all’orientamento per il quale dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento decorre anche il termine per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) da parte del debitore, soggetto al quale a preferenza di ogni altro, deve riconoscersi, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione di positiva di quantità, l’interesse a fare dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno (Cass. 12.2.2008, n. 3276); ancora, prende posizione in merito all’individuazione dell’udienza indicata dall’art. 547 cod. proc. civ. quale momento ultimo cui riferirsi per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi, con la definitiva affermazione che “tale termine, però, è soltanto quello posto in funzione preclusiva per la proponibilità del ricorso in opposizione agli atti esecutivi, ma ciò non esclude – proprio per le considerazioni riportate in ordine alla natura del pignoramento presso terzi ed al momento in cui, ai sensi dell’art. 481 c.p.c. ha inizio l’esecuzione, che è quello della notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. (Cass. 3.10.1997 n. 9673; Cass. 16.10.1997 n. 10157) – che da tale momento decorra anche il termine per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) da parte del debitore, per l’interesse riconosciutogli a far dichiarare il vizio da cui è affetta la procedura, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione di positiva di quantità”.

2.5. Traendo le naturali conseguenze dall’affermazione – ostante nella giurisprudenza di questa Corte – per la quale nel pignoramento presso terzi l’esecuzione inizia sin dal compimento del primo atto della fattispecie complessa (rectius, fattispecie a formazione progressiva) delineata dall’art. 543 c.p.c. (poichè sin dal momento della notificazione dell’atto al debitore, questi, in quanto destinatario dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. dovrà astenersi dal sottrarre i beni al vincolo funzionale all’espropriazione; ed ancora, sin dal momento della notificazione dell’atto al terzo, questi, in quanto destinatario dell’intimazione ex art. 543, comma 2, n. 2, non potrà disporre del credito, o della cosa, oggetto del pignoramento), risulta superato l’argomento sul quale si fondava la sentenza n. 1308/2002, richiamata dal ricorrente (che è anche l’unico precedente favorevole all’interpretazione da questi invocata) ed il principio dì diritto già espresso dalla sentenza n. 2473/2009 può essere precisato nei seguenti termini: “In tema di opposizione agli atti esecutivi nell’espropriazione presso terzi, l’art. 617 c.p.c., comma 2 nella parte in cui stabilisce che le opposizioni si propongono “…

dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”, deve essere interpretato non con riferimento al pignoramento inteso quale fattispecie complessa ex art. 543 c.p.c. (che, in quanto tale, si completa soltanto nel momento in cui il terzo rende la dichiarazione non contestata di quantità o con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo), bensì con riferimento a ciascuno degli atti di cui si compone la fattispecie stessa, poichè ognuno di essi costituisce quei “singoli atti di esecuzione” avverso i quali l’art. 617 c.p.c. consente di proporre opposizione, ogniqualvolta il vizio che li inficia non abbia impedito alla parte del processo esecutivo di averne legale conoscenza”.

2.6. Il Tribunale di Torino, nel far decorrere il termine ex art. 617 c.p.c. dalla data di notificazione dell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. viziato per la mancata indicazione della data dell’udienza di cui al n. 4 del comma secondo di tale norma, ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra.

Il ricorso va perciò rigettato.

3. Avuto riguardo al più volte citato precedente di questa Corte n. 1308/2002 ed alla circostanza che esso risulta definitivamente superato soltanto con la sentenza n. 2473/2009, pubblicata dopo la proposizione del ricorso da parte di D.B.G., si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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