Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6666 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 20/31/07, depositata il 6 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 20/31/07, depositata il 6 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a B.R. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni da 1998 al 2001 (per quest’ultimo, limitatamente al versamento in acconto): in particolare, il giudice d’appello ha negato che la presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 7, avesse effetto preclusivo del diritto al rimborso.

Il contribuente non si è costituita.

2. Il ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione della citata L. n. 289 del 2002, art. 7, appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da detta norma preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, il contribuente intimato va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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