Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6666 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.M. e A.C., domiciliati in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avv. Antonio Ammendola, procura ad litem a margine del ricorso

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. antonioammendola.pec.giufre.it e al fax n. 081/8279897;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 546/16 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 3 febbraio 2016 e depositata 1’8 febbraio 2016, n. R.G.

2153/2015;

Rilevato che in data 22 agosto 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Napoli in data 30 marzo 2015 ha respinto l’impugnazione proposta da M.B. e A.C. avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto da M.B. alla scadenza del precedente permesso, rilasciato in seguito al suo matrimonio con la A., contratto a (OMISSIS).

2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 546/2016, ha respinto l’appello proposto da M.B. e A.C.. Ha ritenuto la Corte distrettuale napoletana che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno era giustificato dalla ricorrenza delle ipotesi di esclusione previste dal D.Lgs. n. 158 del 2011, art. 1 comma 1, b) e c).

3. Propongono ricorso per Cassazione M.B. e A.C. con due motivi di impugnazione. Si costituisce ma non svolge attività difensiva il Ministero.

4. Con il primo votivo si deduca e violazione e falsa applicazione dell’art. 702 c.p.c., degli artt. 101 e 132 c.p.c. – insufficiente e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia violazione dell’art. 8 della C.E.D.U.. I ricorrenti lamentano che non siano state prese in considerazione dalla Corte di Appello le censure mosse dalla A. al provvedimento impugnato e alla sentenza di primo grado sul presupposto della dubbia legittimazione ad agire della A. laddove, per le conseguenze che il diniego comporta sulla sua vita familiare, è invece manifesto il suo interesse a censurarne i presupposti e il contenuto.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), art. 9, comma 2, art. 30, lett. b), del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 16, comma 5, artt. 28 e 12, delle direttive n. 38/2004, 115/2008, 562/2006, del D.Lgs. n. 20 del 2007, artt. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 20, 21, 22 e 23 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, – omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione dell’atto impugnato difetto di istruttoria e di motivazione per l’erronea applicazione del dettato normativo.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

che:

6. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo nessuna lesione al diritto di difesa della A. si è concretamente verificata dato che l’omessa indicazione della A. nella intestazione dell’ordinanza del Tribunale non ha prodotto il mancato esame delle censure proposte congiuntamente dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento negativo dell’Amministrazione.

7. Quanto al secondo motivo di ricorso si deve ritenere che la decisione della Corte di appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sez. 6-1, ord. n. 18553 del 2 settembre 2014 e sez. 1^, n. 12071 del 17 maggio 2013) secondo cui il divieto di espulsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicchè non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero, anche se fondato sulla medesima condizione soggettiva produttiva della non espellibilità (come il matrimonio con cittadina italiana) e secondo cui la condizione ostativa al rilascio del permesso per coesione familiare (richiesto da cittadino straniero coniugato con cittadino italiano) che deve trarsi dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 1, consiste, oltre che nelle ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, da valutarsi in concreto, dagli altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza cui fa riferimento la norma, in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Tale valutazione è stata compiuta dall’Amministrazione e verificata dai giudici del merito con specifica aderenza al caso concreto e senza ricorrere a una valutazione automatica conseguente all’accertamento di precedenti penali (Cass. Civ. sez. 1^ n. 8795 del 15 aprile 2011 e n. 19957 del 29 settembre 2011) ma in base alla rilevanza del reato accertato, della condizione di disoccupazione, del comportamento tenuto in varie occasioni in cui ha dichiarato generalità non corrispondenti a quella reale.

8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto. Nulla sulle spese, in quanto l’intimato si è costituito, ma non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA