Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6666 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6666 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 16923 2010 proposto da:

RAFFAELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA A. VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato
CHIARA PACIFICI, rappresentato e difeso dagli
avvocati PAOLO PACIFICI, ELIDO GUERRINI giusta delega
a margine;
– ricorrente

2016
553

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- =esistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 39/2009 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/02/2016 dal Consigliere Dott. LAURA

udito per il ricorrente l’Avvocato GUERRINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

TRICOMT;

RITENUTO IN FATTO

2.. La Commissione tributaria provinciale di Lucca accoglieva il ricorso.
In secondo grado veniva accolto l’appello dell’ Agenzia delle entrate con la sentenza
n.39/16/09, depositata il 26.05.2009 non notificata.
3. Affermava la CTR che, da puntuale documentazione acquisita agli atti di causa, si
evinceva chiaramente la validità della notifica dell’atto opposto contrariamente
all’assunto del primo giudice. Rimarcava quindi che la notifica dell’avviso di
accertamento era avvenuta entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2004.
4. Avverso questa sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione fondato su tre
motivi e deposita memoria ex art.378 cpc. L’Agenzia delle entrate non svolge difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione
dell’art.8 della L n.890/1982 e la mancata allegazione dell’atto notificato (art.360,
comma 1, n.3, cpc) e sostiene che la Ctr ha errato perché è da ritenersi insufficiente, per
valutare la regolarità della notifica, la produzione di una busta senza esaminarne il
contenuto.
1.2. Il motivo è inammissibile perché sotto la forma della violazione di legge svolge
doglianze afferenti alla motivazione ed all’accertamento in fatto compiuto dalla Ctr,
sollecitando una diversa valutazione delle emergenze processuali; risulta altresì privo
del quesito di diritto.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli
artt.101, 163, 164 e 342 cpc (art.360, comma 1, n.3 e 4, cpc); si duole che la Ctr non
abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario alla
riscossione, evocato e presente nel giudizio in primo grado.
2.2. Il motivo è inammissibile, perché pecca sul piano dell’autosufficienza.
2.3. Osserva la Corte che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio
che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, come nel caso in
esame ove si denuncia la violazione del litisconsorzio processuale, il giudice di
legittimità non deve limitarsi a vagliare la prospettazione della parte ricorrente, ma ha il
potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda,
purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio
di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di
R.G.N. 16923/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1. Raffaelli Stefano proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.
06200029175812005 per IVA relativa all’anno di imposta 1999, sostenendo di non
avere ricevuto la notifica dell’atto presupposto con conseguente illegittimità della
cartel la.

Tale conclusione non confiigge con la astratta rilevabilità d’ufficio della violazione,
sollecitata dal ricorrente: questa presuppone, comunque, la immediata evidenza di tutti
gli elementi necessari a riscontrarla, elementi che, in ragione della carenza di
autosufficienza, risultano solo genericamente prospettati.
2.4. Il motivo è altresì privo del prescritto quesito.
3.1. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione (art.360, comma 1, n.5, cpc) in relazione agli artt.132 del cpc, 8 della L
n.890/1982 e 57 del DPR n.633/1972. Sostiene il ricorrente che la Ctr ha omesso di
valutare e motivare sulla mancata produzione in giudizio dell’avviso di accertamento
con il numero della raccomandata con la quale era stato spedito e che non ha valutato la
eccezione di tardività della notifica dell’avviso di accertamento.
3.2. Anche l’ultimo motivo va dichiarato inammissibile perché privo del momento di
sintesi.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi. Il mancato
svolgimento di difese da parte dell’intimata esonera dal provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi.
Ccsì deciso in Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2016.

specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l’esame diretto degli atti e dei
documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”
(Cass. sent. 896/2014). Orbene nel caso in esame, dalla sentenza impugnata non emerge
in alcun modo la violazione denunciata ed il ricorrente, sostanzialmente, si è limitato ad
affermare che nel corso del primo grado di giudizio le parti erano tre, compreso il
Concessionario alla riscossione Bipielle Riscossioni SPA, senza tuttavia fornire
specifici elementi necessari per valutare la effettività o meno della sua vocatio in jus,
mediante la trascrizione per stralcio del ricorso introduttivo del giudizio e dell’atto di
appello, così come della sentenza di primo grado.

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