Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6665 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 599-2019 proposto da:

FE.GER. DI G.F. SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ETTORE DE ROSA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO – BACINI DEL SARNO

DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO

CANTILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4890/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La soc. FE.GER. di G.F. spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di pagamento notificato dal Consorzio Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno dei tributi consortili su terreni e fabbricati siti in Angri relativi alle annualità dal 2009 al 2012 e all’anno 2015.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente consortile e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania dichiarava prescritto il tributo per l’annualità 2009 ed accoglieva per il resto l’appello osservando per quanto di interesse in questa sede: a) che l’avviso di pagamento indicava gli immobili soggetti a tributo di bonifica con specificazione dei dati catastali e, a lato di ciascun immobile, dell’importo del tributo; a) che, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio del vantaggio diretto e specifico delle opere eseguite dal consorzio di bonifica si presumeva tutte le volte in cui vi era il piano di classifica e gli immobili erano ricompresi nel perimetro consortile e nel comprensorio di bonifica.

5. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi; il Consorzio si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto del ricorso costituito dalla divergenza tra la somma richiesta (Euro 3.804,19) e il totale contabile attribuito all’appellata (Euro 3.632,19).Tale incongruenza si risolverebbe in un vizio di motivazione dell’atto impositivo in quanto non sarebbe stato consentito alla contribuente di conoscere il suo effettivo onere contributivo nè di comprendere appieno la legittimazione passiva della tassazione degli immobili.

1.1 Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, dell’art. 2697 c.c., del R.D. n. 215 del 1993, art. 10 e 11, della L.R. Campania n. 4 del 2003, artt. 6,12,33 e 34. In particolare la ricorrente si duole del fatto che la CTR, facendo malgoverno dei principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio, non avrebbe riconosciuto al contribuente la possibilità di provare che nella specie non risultava provata l’acquisizione di alcun beneficio ai fondi omettendo l’esame di una perizia di parte prodotta in giudizio.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo l’accertamento effettuato dalla CTR risultano riportati nell’avviso i dati catastali degli immobili di proprietà della contribuente, l’ubicazione degli stessi e il tributo dovuto per ciascun immobile con la conseguenza che la denunciata divergenza tra la somma richiesta e il totale contabile degli immobili attribuiti alla contribuente/che può essere dipesa da un errore materiale non rende l’avviso affetto da vizio di insufficiente motivazione essendo stato il contribuente reso compiutamente edotto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’atto impositivo e posto in grado di esercitare il diritto di difesa.

3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato.

3.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, iQ adozione del c.d. “perimetro di contribuenza” e/o del piano di classifica e l’inserzione dell’immobile all’interno del piano esonerano il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr tra le tante Cass. nr 23225/2014, n.6708/2015, n.24356/2016. nr 3365/2017, nr 22099/2018) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.

3.2 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure hanno dato atto che, a fronte del dato pacifico dell’esistenza del piano di classifica regolarmente approvato e della inclusione dei fondi nel perimetro di continenza, il contribuente non ha contestato il piano di classifica nella sua legittimità nè ha introdotto, come era suo onere, fatti specifici tali da far conseguire che, nella concreta fattispecie, nessun vantaggio i terreni ricevano dalle opere consortili.

3.3 Quanto al denunciato profilo del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, per non aver la Corte preso in considerazione la perizia di parte, va rilevato che secondo l’indirizzo giurisprudenziale che si venuto a formare a seguito dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.(cfr. Cass. 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014). Nel caso di specie nel passaggio motivazionale in cui si precisa che “..non vi è alcuna specifica contestazione del piano di classifica nella sua legittimità o nel suo merito” il giudice di appello ha mostrato di aver adeguatamente esaminato il “fatto storico-naturalistico” principale costituito dall’assolvimento da parte del contribuente degli oneri probatori a lui incombenti. Va inoltre evidenziato che: ” Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass.n. ord. n. 16812 del 26/06/2018; così Cass. 19150/16).

3.4 Nella fattispecie non risultano prospettati in modo specifico i rilievi e le contestazioni, contenuti nella consulenza di parte, circa la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto sicchè non vi sono elementi per sostenere che la considerazione della risultanza pretermessa avrebbe certamente determinato – alla luce del più complesso ed articolato quadro istruttorio considerato dal giudice di merito – un esito differente della lite

4 In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.400 per compensi e in Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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