Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6665 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6665 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 8299-2010 proposto da:
FRANCA BABY SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio
dell’avvocato CIRO CASTALDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE BOCCIA giusta delega a margine;
– ricorrente –

2016
551

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NOLA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 09/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/02/2016 dal Consigliere Dott. LAURA

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

TRICOMI;

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RITENUTO IN FATTO

Alla base del provvedimento impugnato vi era il pvc redatto dalla G. di F. nei confronti
della Plauso SRL, a seguito di una verifica fiscale a carattere generale nel corso della
quale era stata rinvenuta numerosa documentazione extracontabile, dalla quale si
evinceva la commercializzazione di capi di abbigliamento “in nero”; sulla scorta di
questi dati extracontabili e della dichiarazioni di alcuni dipendenti della Plauso SRL la
Polizia tributaria era pervenuta alla ricostruzione degli acquisti contestati alla Franca
Baby SRL come non fatturati, con riferimento agli importi riportati in corrispondenza
del suo nominativo.
1. La Ctr, richiamato l’art.54, comma 3, del DPR n.633/1972, ha affermato che
l’accertamento che aveva dato luogo all’atto di contestazione era fondato su fatti certi,
accertati nei confronti di un altro soggetto, individuati nei dati emersi dalla contabilità
parallela costituita dalla “prima nota cassa”, ove erano stati ritrovati precisi riscontri
delle riscossioni dai clienti, e dalla scheda “clienti (rate da pagare)”; tali dati
corrispondevano per valore della merce alle note registrate sullo scadenziario clienti ed
avevano portato ad addebitare alla società Franca Baby SRL le operazioni non fatturate.
;. La società ricorre per cassazione su due motivi, ai quali replica la Agenzia delle
entrate con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art.2727 cc, dell’art.54, comma 3, del DPR n.633/1972 e dell’arti 16 cpc (art.360,
comma 1, n.3, cpc), sintetizzato nella richiesta di affermazione da parte della S.C. del
seguente quesito ” nel procedimento tributario, il processo verbale di constatazione
redatto dagli Ufficiali della G. di F. a carico di un determinato contribuente ( nel caso
concreto della Plauso SRL), se esibito in giudizio, può avere valore di semplice indizio
(della materialità dei fatti e delle circostanze che vi sono riportate), non idoneo a
costituire, da solo, il fondamento della decisione (sull’asserito acquisto senza fattura di
capi di abbigliamento), nei confronti di un altro contribuente (nel caso concreto della
Franca Baby SRL), che è formalmente estraneo a quell’attività di accertamento e non è
stato posto nelle condizioni di prendervi parte”.
1.2. Il motivo va respinto per carenza di autosufficienza ed inammissibilità del quesito.

R.G.N. 8294/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1. Con la sentenza n.24/44/09, depositata il 09.02.2009 e non notificata, la CTR della
Campania ha respinto l’appello della società Franca Baby SRL e confermato la sentenza
di primo grado, con la quale era stata rigettata l’impugnazione dell’atto di contestazione
per sanzioni n. REK00100665 per IVA relativa all’anno 2003, notificatole 1’08.04.2005
in relazione alla mancata regolarizzazione (14È acquisti senza fattura per l’anno 2003
presso la società fornitrice Plauso SRL.

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1.4. Quindi l’onere probatorio può essere assolto dall’Amministrazione anche con
elementi indiziari e questi possono essere tratti da più fonti, anche investigative: in
particolare, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, che
devono essere contenute in atti allegati all’avviso di accertamento notificato ovvero
trascritte essenzialmente nella motivazione dello stesso, secondo la previsione del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, (aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 2,
comma 1, lett. b, norma specifica rispetto a quella della L. n. 212 del 2000, art. 7),
costituiscono ammissibili indizi, di cui il giudice tributario di merito deve tenere conto
nel valutare la fondatezza delle domande e delle eccezioni delle parti (cfr. con
riferimento al valore di prova completa delle presunzioni semplici Cass. n. 9108/2012;
con riferimento alle eccezioni proponibili dal contribuente, di non conoscenza di atti
contenenti indizi a suo carico, Cass. nn. 2749/2009, 2462/2007; quanto alla utilizzabilità
di notizie contenute in verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o in altri atti e documenti in possesso dell’ufficio, in conformità al disposto
del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, u.p., cfr. Cass. n. 1236/2006, n.
4306/2010, n. 18941/2015; quanto alla utilizzabilità, con valenza indiziaria, di altre
dichiarazioni e decisioni, anche penali, Cass. nn. 12041/2008, 9958/2008, 8772/2008,
1164/2008).
1.5. Alla luce di quanto sopra resta evidente l’erroneità della tesi della ricorrente,
secondo la quale la natura indiziaria degli elementi offerti dall’Amministrazione sullo
scorta di un processo verbale di constatazione conseguente ad attività ispettiva svolta
presso un soggetto terzo alla quale la parte verificata non ha partecipato, non può
fondare la decisione del giudice, naturalmente previo svolgimento della doverosa
attività valutativa.
1.6. Va peraltro rilevato che, con una formulazione ipotetica, la ricorrente sembra
introdurre solo nel quesito un nuovo elemento di fatto, inerente alla circostanza che il
pvc possa essere stato esibito solo in giudizio, con la frase “se esibito in giudizio” (fol. 6
del ricorso).
Orbene tale questione, che potrebbe in teoria interferire con il momento di conoscenza
degli esiti investigativi da parte della contribuente, funzionale all’esercizio del diritto di

R.G.N. 8294/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1.3. Osserva la Corte che, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza di legittimità,
qualora l’Amministrazione finanziaria proceda alla rettifica della dichiarazione per
omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura spetta all’Ufficio fornire la prova che
l’operazione commerciale è stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari
sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare che non
vi è stata alcuna irregolarità o omissione, non essendo sufficiente, a tal fine, nemmeno
la regolarità formale delle scritture o la mancanza di evidenze contabili dei pagamenti in
quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili e trattandosi di acquisti “al
nero” (cfr. Cass. sent. n. 428/2015, n. 20059/2014, n. 25775/2014, n. 12802/2011).

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difesa, è connotata di novità e si palesa come priva della necessaria autosufficenza.
Invero, come già prima ricordato (v. sub 1.4.) la conoscenza dei complessivi esiti
investigativi può essere soddisfatta anche mediante la trascrizione o la sintesi degli
stessi nell’avviso di accertamento, per cui la esibizione in giudizio del pvc potrebbe
essere priva di autonomo rilievo, e dalla lettura del ricorso non è dato comprendere se la
questione sia stata proposta nella fase di merito ed in che termini, atteso che non ve ne è
traccia nemmeno nella sentenza.

2.1. Con il secondo motivo la società denuncia la omessa o quanto meno insufficiente
motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, dell’asserito acquisto senza
fattura di capi di abbigliamento da parte della Franca Baby SRL per complessivi
€.98.552,00 (art.360, comma 1, n.5, cpc) in quanto — a suo dire — la Ctr ha affermato in
modo assiomatico che dai fatti accertati nei confronti della Plauso SRL, e cioè dal pvc
della G. di F. a suo carico, dalle dichiarazioni dei suoi dipendenti, dalla documentazione
extracontabile rinvenuta presso detta socistà, risultava in modo certo e diretto la
condotta omissiva della società ricorrente senza spiegare il procedimento logico seguito,
osservando altresì che per quel che riguardava la Franca Baby SRL era errato ritenere
“fatti certi” dei meri elementi indiziari, quali quelli prima ricordati.
2.2. Il motivo è inammissibile perché privo del momento di sintesi prescritto (Cass.
n.24255/2011).
3.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.
3.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che
liquida nel compenso di €.2.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2016.

1.7. Il motivo va pertanto respinto.

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