Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6664 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 13/05/06, depositata il 7 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La ricorrente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 13/05/06, depositata il 7 marzo 2006, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, è stato riconosciuto il suo diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2001.

Il C. non si è costituito.

Il ricorso si articola in un unico motivo, con il quale si denuncia “violazione e falsa applicazione L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27, 36, art. 2082 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

2. La ratio decidendi della sentenza impugnata – basata sulla considerazione secondo cui “l’organizzazione può essere qualificata come autonoma allorquando sia in grado non solamente di amplificare l’opera del lavoratore autonomo, ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l’attività dell’organizzazione in sè considerata dalla attività dell’organizzatore” – si pone in contrasto con il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, (ora del nuovo TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, entrato in vigore il 1 gennaio 2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce, poi, onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673 e 3676 del 2007, con le quali sono state cassate pronunce fondate su rationes decidendi analoghe a quella della sentenza qui impugnata, nonchè Cass. n. 5011 del 2007, nella quale si è ulteriormente precisato che ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è necessario che la struttura organizzativa sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato (art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5).”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rileva che, pur in presenza della suddetta erronea ratio decidendi, la sentenza contiene comunque l’accertamento di fatto dell’insussistenza di autonoma organizzazione per gli anni in esame (là dove si afferma che l’attività è stata svolta “senza l’apporto di dipendenti e/o collaboratori” e con “pochi beni strumentali”), accertamento non oggetto di censura nel ricorso, con la conseguenza di rendere il dispositivo conforme a diritto;

che ne consegue che, corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 4, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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