Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6664 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20777/2015 proposto da:

L.N.N., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

WALTER CASTELLANA giusto mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA –

SEZIONE MINORENNI;

SINDACO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA;

L.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19/2015 della CORTE D’APPELLO DI

CALTANISSETTA, emessa il 03/06/2015 e depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 20777 del 2015 viene depositata la seguente relazione:

“Nel 2013 veniva aperto un procedimento di adottabilità nell’interesse della minore L.N.G. su istanza del PM, il quale si concludeva con la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore G., con sospensione dei diritti di visita ed il mantenimento della stessa in comunità.

In sede d’appello, l’appellante L.N.N. contestava quanto affermato dalla sentenza di primo grado e chiedeva di revocare la dichiarazione di stato di adottabilità della minore G. e chiedeva la sospensione del procedimento al fine di consentire l’apertura di un procedimento di interdizione con successiva nomina di tutore nei confronti dell’appellante. La Corte, pronunciando definitivamente, dichiarava inammissibile l’appello proposto. 11 giudice d’appello rilevava che la produzione documentale e la richiesta di sospensione del procedimento formulata non elidevano il dato della tardività del gravame, proposto oltre cinque mesi dalla notificazione della sentenza. Inoltre, nell’appello non si menzionava in alcun modo che la tardività dello stesso fosse derivata dallo stato di incapacità della parte, nè tantomeno era stata avanzata in quella sede richiesta di remissione in termini. Pertanto la richiesta di sospensione non potava essere presa in considerazione stante la tardività del gravame.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla La N. affidato al seguente unico motivo:

1) Omessa e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia con errata applicazione delle norme di legge: la ricorrente ha affermato che il giudice d’appello non ha tenuto in nessuna considerazione la piena incapacità di intendere e di volere certificata in capo alla L.N.. Si è limitata a ribadire erroneamente che l’atto di appello era tardivo sostenendo che al massimo il difensore avrebbe dovuto richiedere una rimessione in termini. Veniva rilevato che non poteva essere richiesta una rimessione in termini perchè L.N. non era capace di intendere e di volere. La Corte avrebbe dovuto sospendere il procedimento al fine di consentire alla L.N. o di essere dichiarata interdetta o di attendere una nuova notificazione qualora lo stato mentale patologico fosse venuto meno. La notifica effettuata a soggetto pienamente incapace di intendere e di volere non potrebbe assolutamente far decorrere alcun termine.

Il motivo è manifestamente infondato. Preliminarmente deve osservarsi che la dedotta condizione d’incapacità della parte ricorrente non integra una condizione legale di sospensione del processo. L’art. 153 c.p.c., comma 2, dispone che nel caso in cui la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile deve essere richiesta la rimessione in termini e dimostrare la propria incolpevolezza. Fuori di questo sub procedimento non può avere alcun rilievo la deduzione ed allegazione (nella specie peraltro nessuna allegazione e prova è stata fornita) della non imputabilità della tardiva proposizione dell’impugnazione.

La Corte d’Appello, nella specie, ha sufficientemente argomentato che non solo il ricorso è stato proposto tardivamente L. n. 184 del 1983, ex art. 17, (la sentenza veniva notificata personalmente alla parte il 28.05.2014 e il ricorso il appello veniva depositato in cancelleria il 14.11.2014), ma ha anche evidenziato la mancata allegazione nell’atto d’appello del nesso di causalità tra lo stato di incapacità della ricorrente e la tardività dell’impugnazione.

Deve, pertanto rilevarsi anche un profilo d’inammissibilità del ricorso per non essere stata censurata la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e rigetta il ricorso.

In mancanza della parte resistente non vi è statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Oscurare i dati in caso di diffusione.

Non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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