Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6663 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Gen. dello Stato, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
EDIL ZUCCARETTI s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sez. staccata di Salerno, n. 145/04/04, depositata il 19
ottobre 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, con ordinanza resa all’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 6 aprile 2009, questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;
che i ricorrenti non hanno adempiuto a tale incombente;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010