Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6663 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20726-2015 proposto da:

A.R., L.N.N., elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato WALTER CASTELLANA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

nonchè contro

PUBBLICO MINISTI PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

CALTANISSETTA;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO CALTANISSITTA –

SEZIONE PER I MINORENNI;

L.R.;

SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 20777 del 2015, è stata depositata la seguente relazione:

“Nel 2013 veniva aperto un procedimento di adottabilità nell’interesse della minore A.F. su istanza del PM, il quale si concludeva con la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore F., con sospensione dei diritti di visita ed il mantenimento della stessa in comunità.

In sede d’appello, l’appellante A.R. contestava quanto affermato dalla sentenza di primo grado e chiedeva di revocare la dichiarazione di stato di adottabilità della minore F. oltre alla sospensione del procedimento al fine di consentire l’apertura di un procedimento di interdizione con successiva nomina di tutore nei confronti di L.N.N., madre della minore. La Corte, dichiarava inammissibile l’appello proposto. Il giudice d’appello rilevava che l’impugnazione era tardiva, essendo stata promossa dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia alla parte appellante.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal Avanzato affidato al seguente unico motivo:

1) Omessa e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia con errata applicazione delle norme di legge: il ricorrente ha affermato che il giudice d’appello non ha tenuto in nessuna considerazione la piena incapacità di intendere e di volere certificata in capo alla L.N.. Si è limitata a ribadire erroneamente che l’atto di appello era tardivo non deducendo e non contestando in nessuna parte la produzione medica. La Corte avrebbe dovuto sospendere il procedimento al fine di consentire alla L.N. o di essere dichiarata interdetta o di attendere una nuova certificazione qualora lo stato mentale fosse venuto meno. La notifica effettuata a soggetto pienamente capace di intendere e di volere non potrebbe assolutamente far decorrere alcun termine. La Corte avrebbe dovuto ritenere e verificare quanto dimostrato con certificazione medica sospendendo il processo o chiedendo ulteriori accertamenti clinici.

Il motivo è inammissibile in quanto non censura in alcun modo la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La L. n. 184 del 1983, art. 17, (Legge sulle adozioni) afferma che avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’Appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte d’Appello ha sufficientemente argomentato che non solo il ricorso è stato proposto tardivamente (la sentenza veniva notificata personalmente alla parte il 29.05.2014 e il ricorso in appello veniva depositato in cancelleria il 14.11.2014), ma ha anche evidenziato la mancanza del nesso di causalità tra lo stato di incapacità della ricorrente e la tardività dell’appello. Tale principio è affermato dalla sentenza n. 6865 del 2015, quale giurisprudenza consolidata di questa Corte. Il ricorrente nulla ha obiettato a tale ricostruzione temporale e alla conclusione di tardività.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”. Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e dichiara inammissibile il ricorso. In mancanza di parte resistente non vi è statuizione sulle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Oscurare i dati in caso di diffusione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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