Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6663 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6663 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 27738-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
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PROLAT SRL;
– intimato,-

avverso la sentenza n. 103/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 21/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 06/04/2016

udienza del 16/02/2016 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

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RITENUTO IN FATTO

Ha affermato la Ctr che dall’accertamento non risultava provato che non vi fossero
rapporti commerciali tra la società La Samo Alimentari di Gaetano Schiavone SAS e la
Prolat. Dopo aver ricordato che l’accertamento si fondava sul contrasto tra quanto
risultante dalle fatture, ove erano indicati estremi di assegni per il pagamento emessi nei
confronti dello Schiavone, mentre questi aveva dichiarato di avere ricevuti2pagamenti in
contanti, censurava la mancanza di indagini bancarie relative agli assegni che
avrebbero consentito di verificare l’inesistenza o meno delle operazioni.
2. L’Agenzia propone ricorso per cassazione su due motivi. La contribuente non svolge
difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la Agenzia lamenta la violazione degli artt. 2697, nonché 2699
e 2727 e ss. cc , e la omessa o, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione
(art. 360, comma 1, nn.3 e 5, cpc).
1.2. Sostiene la ricorrente che la Ctr nel ritenere non provata in alcun modo dall’Ufficio
l’assenza di rapporti commerciali tra le due società ha violato i principi in tema di onere
della prova, che, a fronte di elementi gravi, precisi e concordanti circa l’inesistenza
dell’attività commerciale di uno dei contraenti – e cioè che era fallito da un anno, privo
di contabilità, ‘mai presentatosi al curatore fallimentare, privo di sede, già indagato per
fatturazione di operazioni inesistenti – spettava al contribuente la prova contraria. A
corredo formula un solo quesito “Dica la S.C. se illegittimamente la Ctr abbia ritenuto
indimostrata dall’Ufficio l’inesistenza delle operazioni fatturate quando era invece il
contribuente a doverne provare l’esistenza, legittimamente contestata in situazione in
cui dal verbale, atto pubblico fidefacente, emergevano fatti che il giudice per tale
motivo doveva ritenere certi, e che nel loro insieme erano idonei a dar luogo a una
legittima presunzione di inesistenza dell’attività del soggetto con cui le fatture erano
intercorse, necessariamente comportante anche l’inesistenza delle operazioni fatturate,
presunzione che poteva essere smentita solo da una prova contraria di parte in nessun
modo fornita.”
1.2. Il motivo va rigettato. La censura per violazione di legge, come si evince dal
quesito, concerne una quaestio facti circa la valutazione compiuta dal secondo giudice
in ordine alla ricostruzione dei fatti, non condivisa dal ricorrente quanto alle conclusioni
ed è perciò inammissibile.
1.3_ La denuncia per vizio motivazionale non è accompagnata dal momento di sintesi ed
è anch’essa
2.1. Con il secondo motivo la Agenzia lamenta la violazione dell’art.654 cpp nonché
degli artt. 54 del DPR n.633/1972 e 2727 e SS. cc e la omessa o, comunque,

R.G.N. 27738/2009
Cons. est. Laura Tricorni

1. Con la sentenza n. 103/24/08, depositata il 21.10.2008 e non notificata, la
Commissione tributaria regionale della Campania confermava la sentenza di primo
grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società PROLAT SRL avverso
l’avviso di accertamento n. REF3T400677 per IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno di
imposta 1998, relativo a rilievi per operazioni inesistenti.

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insufficiente e illogica motivazione (art.360, comma 1, nn.3 e 5, cpc), corredato dal
seguente unico quesito “Dica la S.C. se illegittimamente la Ctr abbia ritento
condivisibile la pronuncia di primo grado, che accoglieva il ricorso di parte
valorizzando in quanto tale l’assoluzione penale del 1.r. della società accertata da reati
concernenti fatture per operazioni inesistenti, senza alcuna disamina dei suoi particolari
contenuti”.

La decisione in esame, pur richiamando la sentenza di primo grado con una formula di
condivisione, contiene tuttavia una motivazione in fatto che prescinde completamente
dalla ritenuta esistenza di un giudicato penale assolutorio, in quanto la Ctr è entrata nel
merito della controversia.
La doglianza non centra la ratio decidendi e va dichiarata inammissibile.
2.3. La censura motivazionale è priva del momento di sintesi.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi. 11 mancato
svolgimento di difese da parte dell’intitnata esonera dal provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2016.

2.2. Il motivo è inammissibile.

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