Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6663 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9664-2019 proposto da:

S.D.C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

TRE MADONNE, 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PIGNATARO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

CANTIERI NAVALI AUSTIN PARKER S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA, 28, presso lo studio dell’avvocato CARMELO CURCIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

S.D.C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

TRE MADONNE, 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PIGNATARO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1919/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/01/2019 R.G.N. 980/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.d.C.T. convenne in giudizio la Cantieri Navali Austin Parker s.r.l. allegando di aver collaborato con la società dal febbraio 2009 per essere poi assunto nel marzo 2011 licenziato nel mese di novembre dello stesso anno e riassunto ad aprile 2012 dopo aver comunque lavorato irregolarmente. Di essere stato imbarcato sulla (OMISSIS) per brevi periodi nei mesi di luglio ed agosto lavorando per il resto in cantiere effettuando numerose trasferte nel corso delle quali aveva prestato una media di 3,5 ore giornaliere di straordinario. Dedusse poi di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 22.4.2016 e con decorrenza dal successivo 30 aprile. Chiese perciò che si accertasse l’illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione e condanna al risarcimento del danno ed inoltre chiese la condanna della società a corrispondergli le differenze retributive a vario titolo spettanti che quantificava in Euro 111.782,66.

2. Il Tribunale di Milano ritenne improcedibili le domande aventi ad oggetto le differenze retributive maturate prima del sequestro dei beni della società da parte del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione. Quanto alle altre domande le rigettò osservando che le prove chieste erano generiche e che quelle documentali erano insufficienti.

3. La Corte di appello di Milano ha rigettato sia il gravame del lavoratore – che aveva investito il rigetto delle domande di differenze retributive e quello sulla domanda di licenziamento – che quello incidentale della società avente ad oggetto la ritenuta competenza del Tribunale di Milano a decidere della controversia in luogo del Tribunale di Roma- sezione misure di prevenzione.

4. Il giudice di appello ha escluso che i crediti azionati rientrassero nella competenza del giudice che aveva disposto il sequestro, in applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 54. Quanto al licenziamento, dopo aver accertato che solo occasionalmente il D.C. aveva svolto compiti diversi da quelli propri di comandante di imbarcazione ha poi constatato che tale posizione era stata soppressa ha poi verificato che era stata offerta dalla datrice di lavoro la prova della impossibilità di reimpiegare il lavoratore in mansioni diverse e che il lavoratore assunto successivamente al licenziamento del D.C. era stato addetto a compiti che richiedono competenze e professionalità del tutto estranee a quelle possedute dal lavoratore licenziato (disciplinate da Ccnl diversi e le cui mansioni erano prive di equivalenza formale). Quanto alle differenze retributive chieste ha ribadito la genericità delle allegazioni al riguardo contenute nel ricorso in parte comunque inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa. Con specifico riferimento all’indennità sostitutiva della panatica dal 23.1.2014 al 31.3.2014 la Corte territoriale ne ha escluso la spettanza sul rilievo che non era stato neppure allegato dal ricorrente di essersi imbarcato in quel periodo. Infine, ha respinto la censura mossa dalla società alla pronuncia sulle spese, compensate, sottolineando la peculiarità e le difficoltà di accertamento della fattispecie.

5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.D.C.T. con tre motivi. Resiste con controricorso la Cantieri Navali Austin Parker s.r.l. che propone ricorso incidentale condizionato cui ha opposto difese lo S.D.C. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Il ricorso principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.

6.1. Ritiene il Collegio che la Corte di merito nel ritenere legittimo il licenziamento intimato al Comandante S.d.C. sia incorsa nella denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 3, e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.2. Occorre in via generale premettere che il giudice nel verificare la legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo è tenuto ad accertare sia la effettiva soppressione del posto di lavoro occupato sia la sussistenza di un nesso causale tra detta soppressione e le ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, restando irrilevante l’obiettivo perseguito dall’imprenditore (cfr Cass. 14/02/2020 n. 3819). Oltre a ciò, poi, si deve accertare che non sussistano possibilità di reimpiegare il lavoratore in mansioni diverse.

Quanto a tale aspetto, come è noto, si tratta di un elemento che, pur non espresso a livello normativo, trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. In sostanza le ragioni poste a fondamento del recesso devono incidere in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato. Solo così il recesso intimato non può essere considerato pretestuoso (Cass. 28 marzo 2019, n. 8661).

6.3. Tanto premesso va rilevato che la Corte di merito ha accertato che il signor S.d.C. era stato prevalentemente adibito a mansioni di Comandante di imbarcazione e che inoltre gli erano stati assegnati compiti di comando a bordo di imbarcazioni al varo o in trasferta verso fiere nautiche alle quali partecipava per conto della società (così a pag. 9 della sentenza di appello). Inoltre, ma in via residuale, era coinvolto nella progettazione quale consulente.

6.4. La stessa Corte di merito poi dà atto del fatto che nella lettera di licenziamento la soppressione del posto di lavoro era ancorata all’avvenuto sequestro della nave (OMISSIS) presso la quale il Comandante S.D.C. risultava imbarcato a tempo indeterminato.

6.5. Tuttavia, come evidenziato dal ricorrente principale, è la stessa Corte di merito ad aver dato atto del fatto che vi erano altre mansioni al comando di navi persistenti in azienda (vari e trasferimenti) e solo con riguardo ai compiti di consulenza nella progettazione la Corte di appello accerta una loro residualità e sostanziale irrilevanza.

6.6. L’affermazione della Corte di appello che la datrice di lavoro avesse assolto al suo onere di provare la soppressione del posto di lavoro di Comandante e l’inesistenza di altre posizioni lavorative alternative in azienda non appare coerente con i dati di fatto che la stessa Corte ha accertato. In particolare, in presenza di una pluralità di attività di comando nave che prescindevano dall’imbarcazione cui era addetto con priorità l’odierno ricorrente, non risulta indagata l’esistenza di un nesso causale tra la soppressione della posizione di comandante ed il sequestro della nave essendosi dato atto dell’esistenza di altre mansioni ancora esistenti pur sempre riconducibili a quella specifica professionalità. Se può ritenersi che effettivamente per effetto del sequestro le mansioni di comandante non potevano essere più svolte a bordo della (OMISSIS) (ed è questa la ragione posta a fondamento del recesso nella lettera di licenziamento) tuttavia tale verifica doveva spingersi oltre a considerare anche le ulteriori attività a comando di nave che risultano accertate. A tale indagine la Corte di appello si è sottratta trascurando di prendere in esame le mansioni di comando nave diverse da quelle svolte a bordo dell’imbarcazione sottoposta a sequestro. Ne risulta viziata l’indagine circa l’esistenza di un nesso causale tra il sequestro della nave la completa soppressione del posto di comandante ed il conseguente licenziamento.

7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo motivo del ricorso principale che ha ad oggetto le possibilità di reimpiego del lavoratore anche in altre mansioni eventualmente anche inferiori.

8. L’ultimo motivo del ricorso principale – con il quale si denuncia la violazione degli artt. 414 e 115 c.p.c., e dell’art. 36 Cost., in relazione alle differenze retributive rivendicate e si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, erano state allegate circostanze puntuali che invece non erano state specificatamente contestate dalla società – non può essere accolto.

8.1. La censura, pur prospettata come una violazione di legge si risolve nella sostanza in un diverso apprezzamento dei fatti allegati al ricorso che la Corte di merito ha preso in esame ritenendo, con apprezzamento in fatto a lei riservato, del tutto generiche le allegazioni del lavoratore e le conseguenti richieste istruttorie riferite ad un quadro indeterminato con indicazione di medie mensili di ore di straordinario, senza alcuna precisazione delle fasce orarie di svolgimento dello straordinario stesso e senza precisazione dei periodi in cui le trasferte, nel corso delle quali si assumeva svolto lo straordinario. A tale contesto di allegazioni, poi, il giudice di appello ha parametrato la contestazione delle stesse operata dalla parte convenuta ritenendo coerentemente adeguato il grado di specificità. Si tratta di ricostruzione che non si espone alla censura formulata con la quale si insiste nella specificità delle allegazioni proponendo tuttavia una interpretazione diversa della domanda rispetto a quella motivatamente data dal giudice di appello. Da ultimo va evidenziato che in tale contesto rimane indimostrata la denunciata violazione dell’art. 36 Cost., che è parametro per la liquidazione in via equitativa di un compenso che tuttavia deve riferirsi ad un monte ore di lavoro chiaramente individuato nella sua quantificazione. Cosa che nel caso in esame è stata esclusa proprio a cagione della genericità delle allegazioni.

9. Quanto al ricorso incidentale della società datrice che con due motivi denuncia la nullità della sentenza in relazione alla mancanza di motivazione circa l’inclusione dei crediti del signor S.d.C. successivi all’avvenuto sequestro tra quelli prededucibili “liquidi, esigibili e non contestati” di cui al D.Lgs. n. 154 del 2011, art. 54 (primo motivo) ed all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (secondo motivo) le censure restano assorbite dal rigetto dell’ultimo motivo e comunque dal necessario riesame della legittimità del recesso demandato, per effetto della cassazione della sentenza, alla Corte di merito in sede di rinvio.

10. In conclusione deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo ed assorbito l’esame del secondo nonché del ricorso incidentale e la sentenza, cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione si atterrà ai principi su esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigettato il terzo ed assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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