Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6662 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 733/2009 proposto da:

B.O. (OMISSIS), S.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. DE

FRANCESCO BIAGIO in 73033 CORSANO (LE), Via della Libertà 90 giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 294/2007 del TRIBUNALE di LECCE, SEZIONE

DISTACCATA DI MAGLIE, emessa il 18/12/2007, depositata il 18/12/2007

R.G.N. 405/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. propose opposizione agli atti esecutivi avverso diversi atti di pignoramento presso terzi notificatigli ex art. 543 c.p.c., ad istanza di B.O. e S.D.. Dedusse l’opponente l’illegittimità dei pignoramenti perchè eseguiti in difetto della prescritta autorizzazione ex art. 545 c.p.c., comma 3, e perchè gli atti erano mancanti dell’avvertimento ex art. 492 c.p.c., comma 3, (nel testo in vigore a far data dal 1 marzo 2006).

Il Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie ha rigettato il primo motivo di opposizione, ma ha accolto il secondo, ritenendo che la previsione dell’art. 492 c.p.c., comma 3, sia norma di portata generale applicabile anche all’atto di pignoramento presso terzi e che il relativo avvertimento sia elemento essenziale dell’atto pignoramento, la cui mancanza ne comporti la nullità insanabile. Ha perciò dichiarato la nullità dei pignoramenti del 12 maggio 2006, condannando gli opposti al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie propongono ricorso per cassazione B.O. e S. D. a mezzo di tre motivi. Non si difende l’intimato R. F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Logicamente preliminare è l’esame del secondo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti deducono violazione dell’art. 543 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, questa norma non imporrebbe al creditore di inserire nell’atto da notificarsi personalmente al debitore l’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., comma 3. Più in particolare, secondo i ricorrenti, il pignoramento presso terzi sarebbe un procedimento “speciale” rispetto a quello “generale” dell’espropriazione mobiliare presso il debitore e quindi il richiamo che l’art. 543 c.p.c., fa all’art. 492 c.p.c., dovrebbe intendersi limitato all’ingiunzione al debitore.

Il motivo è infondato.

L’art. 492 c.p.c., è inserito nella sezione 2^ del capo 1^ del titolo Il del codice di rito, che è dedicato all'”espropriazione forzata in generale” e, coerentemente con tale sedes materiae, contiene le norme che disciplinano in generale l’esecuzione forzata per espropriazione, senza che la relativa applicabilità dipenda dalla natura del bene particolare del debitore che viene assoggettato al vincolo finalizzato all’espropriazione. In tale contesto normativo si colloca l’art. 492 c.p.c., il cui inciso iniziale da espressamente conto della scelta del legislatore di dettare una norma generale che, pur facendo “salve le forme particolari previste nei capi seguenti”, individui, in primo luogo, il contenuto essenziale dell’atto, correlato al suo effetto tipico in qualunque forma di espropriazione:

elemento essenziale è l’ingiunzione al debitore, idonea ad imporre il vincolo nascente dal pignoramento sull’oggetto di esso (bene mobile o immobile oppure credito, che sia); si tratta perciò di elemento indispensabile per ogni atto di pignoramento, fatte salve comunque le ulteriori formalità richieste da ciascuna delle “forme particolari” dettate dagli artt. 518, 543 e 555 c.p.c. che connotano la struttura del pignoramento (e lo rendono efficace erga omnes), rispettivamente, nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, nell’espropriazione presso terzi e nell’espropriazione immobiliare.

Alla norma generale originariamente dettata dall’art. 492 c.p.c., comma 1, le L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, L. 24 febbraio 2006, n. 52, hanno aggiunto numerose altre disposizioni, tra cui – per quel che rileva ai fini della presente decisione – ai commi secondo e terzo, quelle relative ad ulteriori elementi di contenuto del pignoramento: l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice) e l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere la conversione del pignoramento secondo le forme ed i termini previsti da tale norma.

Orbene, sia la collocazione che la lettera e la ratio di quest’ultima previsione smentiscono l’assunto dei ricorrenti.

Quanto alla collocazione, entrambi i due comma aggiunti all’originaria previsione dell’art. 492 c.p.c., comma 1, risentono della clausola di salvezza dell’inciso iniziale di tale norma ed, essendo del tutto compatibili con le “forme particolari” che il pignoramento può assumere a seconda della natura del bene pignorato, sono applicabili, in generale, a prescindere da quale sia, nel caso singolo, tale forma particolare, essendo l’invito e l’avvertimento di cui al comma secondo così come l’avvertimento di cui al comma terzo elementi comuni dell’atto di pignoramento, che verrà a strutturarsi diversamente soltanto quanto agli altri elementi richiesti dalla particolare forma di espropriazione adottata caso per caso.

Come detto, d’altronde, le formalità del comma secondo e terzo dell’art. 492 c.p.c., sono del tutto compatibili con quelle dettate dagli artt. 518, 543 e 555 c.p.c., alle quali vengono così ad aggiungersi malgrado tutte e tre queste norme – e ciò a conferma del fatto che non sia possibile distinguere le forme del pignoramento ai fini dell’applicazione del nuovo testo dell’art. 492 c.p.c., come pretenderebbero i ricorrenti – si limitino a richiamare soltanto l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., secondo i rispettivi testi originari, che il legislatore della riforma del 2005/2006 non ha inteso modificare sul punto.

La lettera dell’art. 492 c.p.c., comma 3, conferma l’interpretazione di cui sopra poichè, nel dettare il contenuto dell’avvertimento al debitore, impone: di fare riferimento al termine ultimo per chiedere la conversione che è dato dall’autorizzazione alla vendita o dall’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569″, con ciò rendendo esplicita l’applicabilità della disposizione ai pignoramenti relativi a tutte e tre le forme di espropriazione. Si tratta del richiamo alla norma dell’art. 495 c.p.c., della quale l’art. 492 c.p.c., comma 3, riproduce sostanzialmente il contenuto, rivelando così la ratio della previsione, come correlata alla modificazione dell’art. 495 c.p.c., attuata con la L. 14 maggio 2005, n. 80: a fronte, infatti, della restrizione del termine utile per richiedere la conversione (che prima della modifica era fissato in qualsiasi momento anteriore alla vendita), il legislatore della stessa riforma ha inteso preservare le ragioni del debitore, facendo si che sin dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento siano a questi rammentati i ristretti termini entro i quali può avvalersi del beneficio della conversione. Anche tale ratio legis, che è presupposto e conseguenza del dato letterale, depone nel senso della generale applicabilità della norma, così come istituto di carattere generale è la conversione disciplinata dall’art. 495 c.p.c..

Conclusivamente, si deve affermare che: in tema di espropriazione forzata, l’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., comma 3, è elemento che deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che esso debba rivestire in ragione della natura del bene pignorato; ne consegue che esso deve essere contenuto anche nell’atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell’art. 543 c.p.c..

2. Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 543 e 492 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 159 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto che l’avvertimento ai sensi dell’art. 492 c.p.c., comma 3, sia elemento essenziale dell’atto di pignoramento, la cui mancanza ne determina la nullità insanabile. Sostengono i ricorrenti che nessuna norma di legge prevederebbe che l’omissione dell’avvertimento sia sanzionata da nullità; che non sarebbe corretto equiparare l’avvertimento in parola all’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi dal compiere atti di disposizione dei beni pignorati, che invece è elemento essenziale dell’atto poichè individua la finalità specifica dell’espropriazione; che pertanto dovrebbe trovare applicazione la norma dell’art. 156 c.p.c., comma 1; che, anche a voler ammettere la nullità dell’atto di pignoramento mancante dell’avvertimento, questa dovrebbe comportare soltanto l’impossibilità per il debitore di chiedere e per il giudice di disporre la vendita o l’assegnazione, con la conseguenza che l’atto di pignoramento, in applicazione dell’art. 159 c.p.c., non sarebbe integralmente colpito da nullità e potrebbe essere integrato successivamente da parte del creditore spontaneamente ovvero a seguito di ordine di integrazione da parte del giudice.

Il motivo è fondato.

Nessuna delle previsioni dei primi tre comma dell’art. 492 c.p.c., è espressamente assistita dalla sanzione della nullità.

Tuttavia, quanto all’ingiunzione di cui al comma 1, la giurisprudenza di legittimità, seguendo una parte della dottrina, ritiene che essa costituisca elemento essenziale del pignoramento, tale, cioè, da essere indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto (arg. ex art. 156 c.p.c., comma 2), facendo conseguire alla relativa omissione la sanzione della inesistenza (secondo l’orientamento più rigoroso e più risalente, di cui è espressione Cass. 21 giugno 1995, n. 7019) ovvero della nullità, assoluta (quindi rilevabile in tutto il corso del processo esecutivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 2929 c.c.: cfr. Cass. 10 marzo 1999, n. 2082) o relativa (quindi rilevabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e nel termine ivi previsto: cfr. Cass. 23 gennaio 1998, n. 669, nonchè, da ultimo, Cass. 30 gennaio 2009, n. 2473).

Non può certo concludersi nei medesimi termini con riferimento ai requisiti formali previsti dall’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, poichè non si tratta di elementi richiesti per la validità dell’atto ovvero per consentire a questo di raggiungere lo scopo tipico dell’imposizione del vincolo, ma dettati, il primo, nell’interesse del creditore al più celere svolgimento della procedura (ed, in parte, anche nell’interesse del debitore a partecipare consapevolmente al processo esecutivo); il secondo, come detto sopra, nell’interesse del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento.

Allora, se deve escludersi che in difetto di apposita previsione, le conseguenze delle relative omissioni comportino la nullità dell’atto (arg. ex art. 156 c.p.c., comma 1), deve anche ritenersi che esse siano diverse a seconda che risultino omessi l’invito e l’avvertimento di cui al comma 2, ovvero l’avvertimento di cui al comma 3.

L’omissione dell’invito ovvero l’invito ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza non seguito dall’avvertimento delle conseguenze correlate all’inerzia del debitore renderanno, al più, operante in toto l’ordinario regime delle notificazioni e delle comunicazioni, che non potranno essere fatte in cancelleria ma dovranno essere fatte ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e segg..

L’omissione dell’avvertimento rivolto al debitore della possibilità di richiedere la conversione, pur non comportando la nullità dell’atto di pignoramento in sè considerato, non può essere reputata priva di conseguenze sul corso della procedura esecutiva;

infatti, se è vero che l’avvertimento in questione riproduce nell’atto di pignoramento una norma già altrimenti operante nel sistema quale è quella dell’art. 495 c.p.c., se dalla mancanza del primo non si facesse derivare conseguenza alcuna, essendo comunque indiscutibile l’applicabilità di tale ultima previsione, si finirebbe per dare una lettura sostanzialmente abrogativa di una formalità alla quale, invece, il legislatore della riforma ha annesso tanta importanza da farla assurgere ad elemento necessario dell’atto di pignoramento. Piuttosto, proprio prendendo le mosse dalle ragioni di tale novità legislativa quali su evidenziate, si deve ritenere che, ogniqualvolta il debitore non sia stato reso espressamente edotto della facoltà riconosciutagli dall’ordinamento di presentare istanza di conversione, non possa essere disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, e che, qualora vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perchè emessa in violazione dell’interesse del debitore ad essere informato delle modalità e del termine per avanzare un’utile istanza di conversione. Ne segue che quando tale interesse del debitore, pur non essendo stato garantito al momento della notificazione dell’atto di pignoramento (perchè mancante dell’avvertimento ex art. 492 c.p.c., comma 3), sia comunque soddisfatto prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione (sia con altro atto fattogli notificare dal creditore, che con un provvedimento del giudice dell’esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), in modo che egli sia messo in grado di avanzare tempestivamente l’istanza di conversione, la procedura esecutiva può regolarmente proseguire.

Può pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., comma 3, non determina la nullità dell’atto di pignoramento, in quanto l’interesse del debitore a venire informato delle modalità e del termine per avanzare un’utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva, purchè prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt- 530, 552 e 569 c.p.c.. In mancanza, il provvedimento che tale vendita o assegnazione disponga è opponibile ai sensi e nei termini dell’art. 617 c.p.c.”.

3. Poichè risulta che gli atti di pignoramento notificati il 12 maggio 2006 ad istanza di S.D. e B.O. nei confronti di R.F. non contenevano l’avvertimento dell’art. 492 c.pc.., comma 3, ma, nel corso delle relative procedure esecutive, poi riunite, i creditori hanno fatto istanza di termine per provvedere all’integrazione dell’atto di pignoramento, prima che fosse disposta l’assegnazione, va cassata la sentenza del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie che ha dichiarato la nullità degli atti di pignoramento. Decidendo nel merito, va rigettata l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.F. avverso gli atti di pignoramento a lui notificati il 12 maggio 2006 ad istanza di S.D. e B.O..

4. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso per cassazione, riguardante la condanna degli opposti al pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale.

5. La novità delle questioni trattate rende di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie pubblicata il 18 dicembre 2007 e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.F. avverso gli atti di pignoramento a lui notificati ad istanza di S.D. e B. O.. Compensa le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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