Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6662 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19242-2014 proposto da:

CASA DI CURA OSPFDALE INTERNAZIONALE S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in

persona del proprio Presidente del Consiglio di amministrazione e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato DI

VASTOGIRARDI ANTONIO DI NOTARISTITANI, che lo rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato DOMENICO STANGA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante Presidente della Giunta Regionale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato

CORRADO GRANDE, che la rappresenta e difende giusto mandato a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 324/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 31/01/2014 e depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 19242 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“La Corte d’Appello di Napoli, investita dell’impugnazione di un lodo arbitrale intercorso tra s.r.l Casa di cura Internazionale e Regione Campania, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella di Roma, precisando che in virtù della translatio iudicii fissata nell’art. 50 c.p.c., l’impugnazione originaria davanti al giudice incompetente conservava i suoi effetti ai fini della tempestività dell’impugnazione.

Tale provvedimento è stato impugnato ex art. 111 Cost., ben oltre il termine di decadenza dalla proposizione del regolamento necessario di competenza, dalla s.r.l. Casa di Cura Internazionale. L’unico motiva di censura si è fondato sul rilievo secondo il quale alla declaratoria d’incompetenza doveva necessariamente seguire l’inammissibilità dell’impugnazione e non si doveva far menzione alla translatio judicii secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La regione Campania ha resistito con controricorso.

Il ricorso è manifestamente inammissibile dal momento che la declaratoria d’incompetenza territoriale anche per la parte (peraltro non riprodotta nel dispositivo) relativa alla translatio iudicii, in quanto strettamente consequenziale alla statuizione sulla competenza doveva essere proposta mediante regolamento ex art. 42 c.p.c..

Il ricorso, tuttavia, qualora fosse ammissibile come proposto ex art. 111 Cost., o, più esattamente, qualora convertito d’ufficio in ricorso ordinario, sarebbe manifestamente infondato, dal momento che è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere che la translatio iudicii è esclusa soltanto quando la parte abbia errato anche nel grado l’individuazione del giudice competente. Nella specie, com’è noto, l’impugnazione del lodo (da ritenersi rituale, in mancanza di alcuna diversa indicazione) deve essere effettuata in unico grado davanti alla Corte d’Appello. La declaratoria d’incompetenza territoriale è meramente orizzontale come esattamente richiamato nei precedenti citati nell’ordinanza impugnata e come di recente ribadito da Cass. 14331 del 2015.

Ove si condividano i predetti rilievi si dovrà, pertanto convenire per la reiezione del ricorso”.

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidato in Euro 6000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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