Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6661 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 706-2009 proposto da:

A.I. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NICOLA RIZZOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato CAIAZZA

BRUNELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato SETTEMBRE ANTONIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIAT AUTO S.P.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 123/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE

DISTACCATA DI CASORIA, emessa il 07/04/2008, depositata il 07/04/2008

R.G.N. 350/06/C; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.A. propose opposizione di terzo all’esecuzione avviata da Fiat Auto S.p.A. con pignoramento presso il terzo Monte dei Paschi di Siena di (OMISSIS) a seguito di precetto fondato sulla sentenza n. 6487/05 del Tribunale di Napoli emessa tra la stessa Fiat Auto S.p.A. e C.G., coniuge in comunione legale della A..

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, rigettò l’opposizione, compensando le spese.

Avverso tale sentenza A.I. propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Il ricorso risulta notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e risulta fatto avviso con raccomandata spedita il 24 dicembre 2008. Tuttavia, il relativo avviso di ricevimento, non prodotto con il ricorso, non è stato prodotto nemmeno successivamente, essendo mancata ogni attività difensiva da parte della ricorrente.

Va perciò fatta applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 627 del 14 gennaio 2008 (“la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi, dell’art. 291 cod. proc. civ.”), seguita oramai da copiosa giurisprudenza di questa Corte (tra cui, Cass. 23 gennaio 2009 n. 1694, Cass. 21 aprile 2010 n. 9487, Cass. 15 giugno 2010 n. 14421).

Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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