Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6661 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PAMA srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. MANTINI

Margherita ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.

Antonella Licata e l’avv. Massimo Giordano in corso Vittorio Emanuele

II, n. 187;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco, rappresentata e difesa

dall’avv. CECCARANI Bruno e presso lo stesso domiciliata negli uffici

dell’Avvocatura comunale in via del Tempio di Giove n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 27/9/06, depositata il 4 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

La PAMA srl ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso plurimi avvisi di accertamento per TOSAP anno 1998.

Resiste l’Amministrazione comunale di Roma con controricorso.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto:

Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che l’esclusione dall’applicabilità della TOSAP consentita dalla citata norma fosse possibile solo per gli operatori in possesso di un titolo autorizzativo appare manifestamente fondato alla luce del principio enunciato dalla Corte secondo cui “Gli impianti pubblicitari” e gli “impianti per pubbliche affissioni” di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 3, comma 3, e art. 4, sono soggetti all’imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione di suolo pubblico, occupando necessariamente una parte di suolo pubblico (in relazione alla fattispecie, la S.C. ha precisato che sul principio affermato – secondo il quale l’imposta sulla pubblicità comprende in sè la tassa sull’occupazione di suolo pubblico per la quale, in astratto, esistano i presupposti – non spiega alcuna influenza l’omessa denuncia del contribuente ed il mancato regolare pagamento dell’imposta sulla pubblicità, non incidendo su di esso la circostanza che il tributo sia applicato con atti impositivi dell’ufficio e sia, quindi, riscosso con procedura coattiva)” (Cass. n. 1306 del 2007).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli ulteriori”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito i principi di diritto enunciati, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

che il Comune di Roma va condannato al pagamento delle spese del presente grado, liquidate corre in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 ivi compresi Euro 200,00 per spese vive, e dichiara compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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