Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6661 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6661 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 21936-2010 proposto da:
SAPACA DI SANTORELLI SALVATORE E C. SAS in persona
del

Sig.

SANTORELLI

SALVATORE,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANGELO EMO 106, presso lo
studio dell’avvocato CIRO CASTALDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VITTORIO MANZI giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOLA, DIREZIONE PROVINCIALE
Il DI NAPOLI;

– Intimati –

2,

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n. 151/2010 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 31/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 21936/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L’Agenzia delle entrate di Noia notificava alla società Sa. Pa. Ca. s.a.s. di Santorelli Salvatore
e C. atto di irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge 73/2002, per
aver impiegato due lavoratori dipendenti non risultanti da scritture od altra documentazione
obbligatoria. La sanzione irrogata ammontava ad euro 39.886,80, pari al 200% del costo del
lavoro. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale

Proposto ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale di
Napoli accoglieva parzialmente l’appello e rideterminava la sanzione in euro 21.489,40
rilevando che uno dei due lavoratori, come riconosciuto dall’Ufficio, era stato impiegato solo
per 20 giorni di talché la sanzione complessiva doveva essere ridotta proporzionalmente.
2.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Sa. Pa. Ca. s.a.s.
svolgendo due motivi. L’Ufficio non si è costituito in giudizio.
3.Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per carenza di potere e per
aver pronunciato

extra petita

in quanto la CTR non aveva il potere di modificare il

provvedimento sanzionatorio sostituendosi all’organo amministrativo e determinando essa
stessa la sanzione dovuta, potere che invece competeva solo all’Agenzia delle entrate.
4.Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia in quanto, con riferimento ad uno dei due lavoratori, in
relazione al orso del quale era avvenuto il controllo, la CTR ha ritenuto che non si potesse
considerare valida la giustificazione – addotta dalla contribuente circa il diverso periodo di
impiego del lavoratore – consistente in una dichiarazione non autenticata rilasciata dal
lavoratore in data successiva alla data di verifica da parte della Guardia di Finanza ” in quanto
non rispettava le modalità previste dalla legge “. In modo la CTR ha omesso di spiegare le
ragioni per le quali la dichiarazione resa dal lavoratore, che valeva quale autocertificazione ai
sensi del d.p.r. 445/2000, non avrebbe potuto essere tenuta in considerazione in quanto non
rispettosa delle modalità previste dalla legge. Inoltre CTR non ha considerato che la
dichiarazione non era successiva all’accesso da parte della Guardia di Finanza perché il
lavoratore aveva reso le stesse dichiarazioni anche il giorno dell’accertamento.
5.0sserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato, posto che la CTR, in quanto
giudice del merito investita della questione della debenza della sanzione sia sotto il profilo
dell’an che del quantum, ha il potere di rideterminare la sanzione qualora, come nel caso che
occupa, la ritenga inadeguata all’infrazione concretamente accertata.
6. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che la corte di legittimità ha più volte
affermato il principio secondo cui l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia
di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la formulazione della norma prima della
riforma operata con la legge n. 134/2012, sussiste quando l’attività di esame del giudice che si
assume omessa concerne una circostanza di fatto od una risultanza istruttoria che, ove
1

lo accoglieva dichiarando l’illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione.

valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o
su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. Tuttavia il mancato
esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento
della decisione adottata non integra, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su
un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l’istanza
istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr.

chiarito (Cass. n. 4614/2014; Cass. 12623/12) che la stessa concerne non il fatto sulla cui
ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove
riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di
casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio,
una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta
una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola
possibilità o probabilità di essa. In definitiva, il mancato esame di elementi probatori,
contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di
un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con
un giudizio di certezza e non di mera probabilità; l’efficacia probatoria delle altre risultanze
sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base
(cfr. Cass. n. 12623/2012; Cass. n. 10156/2004; Cass. n. 9368/2006; Cass. 14752/2007).
Esaminato in quest’ottica, il motivo di ricorso appare infondato in quanto la circostanza di
non aver la CTR motivato adeguatamente circa la non utilizzabilità, ai fini probatori, della
dichiarazione del lavoratore, è ininfluente al fine della decisione, posto che, come già affermato
dalla corte di legittimità, ” in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non
regolarmente denunciati, non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la
dichiarazione del dipendente di essere stato assuntò lo stesso giorno dell’accertamento ” ( Sez.
5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012).
Il ricorso va, perciò, rigettato.
Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dell’Ufficio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016.

Cass. n. 25714/2014; Cass. n. 5444/2006; Cass. 1875/05). Proprio in punto di decisività si è

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