Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6660 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POLINETWORK spa, rappresentata e difesa dall’avv. LUBIAN Roberto e

dall’avv. Bruno Caputo, presso il quale è elettivamente domiciliato

in Roma in Via Cola di Rienzo n. 252;

– ricorrente –

contro

ICA, Imposte Comunali Affini srl, rappresentata e difesa dall’avv.

SOLEZZI Sergio e dall’avv. Simone Tablò, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma in Viale Tiziano n. 12;

e

COMUNE DI VARESE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 99/36/06, depositata il 18 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

è presente l’avv. CAPUTO Bruno per il ricorrente;

il P.G. nulla osserva.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

La Polinetwork spa ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità relativi agli anni 2001 e 2002 emessi dalla concessionaria del Comune di Varese.

Resiste la concessionaria con controricorso.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto:

Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso. Detti motivi, invero, per quanto fondati su violazione di legge (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 14, comma 4, il primo, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 il secondo, D.P.R. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8 il terzo) non sono corredati del prescritto quesito di diritto, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Ugualmente inammissibile è l’ulteriore censura attinente alla motivazione proposta nel terzo motivo, sia perchè non chiaramente esplicitata, sia perchè dal tenore del motivo parrebbe attenere alla motivazione in diritto mentre eventuali carenze motivazionali possono essere dedotte solo con riferimento ad un fatto (art. 360 c.p.c.) che, peraltro, deve essere chiaramente indicato (art. 366 bis c.p.c.)”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che tanto la ricorrente che la ICA srl hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito i principi di diritto enunciati, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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