Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6660 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26983/2019 R.G. proposto da:

C.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

CALDO LORENZO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma, Via Ludovico di Breme, 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 542/19, depositata il 7 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente C.G. ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo a un contratto di compravendita immobiliare del maggio 2010.

La CTP di Roma ha accolto l’appello, rilevando che l’avviso doveva ritenersi annullato, per avere l’Ufficio emesso altro avviso con il quale aveva ridotto il valore accertato, compensando infine le spese processuali.

La CTR del Lazio ha, invece, accolto l’appello dell’Ufficio, con sentenza cassata dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 1803). A seguito di riassunzione, la CTR del Lazio, con sentenza in data 7 febbraio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Quanto alle spese, il giudice del rinvio ha rilevato che la contribuente appellata, non costituitasi nell’originario giudizio di appello, non ha contestato nè la determinazione del secondo avviso con il quale era stato ridotto il valore accertato, peraltro maggiore rispetto al valore dichiarato, nè la circostanza che nei confronti del coobbligato solidale è passata in giudicato una sentenza favorevole all’Ufficio, così compensando le spese dei giudizi di impugnazione.

Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo; l’Ufficio si è costituito al fine di partecipare all’eventuale discussione orale.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo si deduce, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 15, nonchè dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha compensato le spese dei giudizi di impugnazione. Deduce il ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, evidenziando, inoltre, il fatto di avere chiesto al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di tali giudizi e non anche di quelle del precedente grado di giudizio di appello. Deduce, inoltre, motivazione inconferente in relazione al principio di compensazione delle spese di lite, non attenendo le circostanze evidenziate dal giudice del rinvio alle gravi ed eccezionali ragioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, come riformato dal D.Lgs. n. 24 settembre 2015, n. 156. Evidenzia, infine, il ricorrente come l’Ufficio sia risultato totalmente soccombente nel giudizio.

2.1 – Il motivo è infondato nella parte in cui si deduce omessa motivazione in punto spese processuali (che comporterebbe, peraltro, la riformulazione del motivo proposto dal ricorrente quale error in procedendo e non come violazione di legge), avendo il giudice del rinvio reso una motivazione non solo graficamente esistente ma anche comprensibile dell’iter logico-giuridico, fondato sugli esiti di un altro giudizio e sul comportamento processuale tenuto dalla contribuente, odierna ricorrente.

2.2 – Altrettanto infondato è il motivo, nella parte in cui deduce omessa motivazione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, posto che l’espressione “giudizi di impugnazione” va riferita sia al giudizio rescindente presso questa Corte, sia al giudizio rescissorio del giudice del rinvio, nonchè al precedente giudizio di appello. Sotto questo profilo va richiamata una costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado a termini dall’art. 336 c.p.c., comma 1, sicchè il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite (Cass., Sez. III, 14 marzo 2016, n. 4887; Cass., Sez. IL 8 giugno2007, n. 13428; Cass., Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 827; Cass., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19305).

2.3 – Infondato è, inoltre, il motivo quanto alla dedotta erronea applicazione del principio della compensazione delle spese del giudizio di cui all’art. 92 c.p.c. Questa Corte afferma il principio secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione delle spese (secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, in conformità a quanto statuisce l’art. 92, comma 2, c.p.c., per effetto della sentenza della Corte costituzionale, 19 aprile 2018 n. 77) non possono essere illogiche o erronee, configurandosi in tal caso il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6059; principio comune anche ai procedimenti civili: Cass., Sez. VI, 9 aprile 2019, n. 9977).

2.4 – Si osserva, in particolare, che l’elemento normativo della fattispecie in tema di spese processuali “gravi ed eccezionali ragioni” costituisce nozione elastica (Cass., Sez. VI, 15 maggio 2018, n. 11815), all’interno della quale può rientrare l’obiettiva e grave incertezza del diritto controverso (Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2019, n. 21157), trattandosi, in ogni caso, di situazioni non determinabili a priori, ma che vanno specificate in via interpretativa dal giudice del merito (Cass., Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 23059), ove attinenti a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2017, n. 22310).

2.5 – Nella specie tali ragioni sono state rinvenute dal giudice del rinvio in circostanze di fatto, attinenti in primo luogo al comportamento processuale tenuto dalla ricorrente in appello (“la circostanza che parte appellata, neanche costituitasi nel precedente giudizio di appello, non risulta aver contestato la valutazione (comunque superiore al valore dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita) operata dall’Ufficio nel secondo avviso di rettifica”), nonchè agli esiti di un altro giudizio in cui era coinvolto il coobbligato della ricorrente (“nel confronti del coobbligato solidale sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Ufficio”). Tali circostanze – le quali non sono state oggetto di specifica censura da parte della ricorrente – non si traducono in motivazione illogica e, in ogni caso, non costituiscono mera clausola di stile.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di difese scritte da parte dell’Ufficio intimato e con raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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