Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6660 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6660 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 21183-2010 proposto da:
BERUSCHI PIA nq di legale rappresentante pro tempore,
TROMBA SABRINA, elettivamente domiciliate in in ROMA
VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PURI, che le rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 179/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 27/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. LIANA

udito per il ricorrente l’Avvocato MULA per delega
dell’Avvocato PURI che ha chiesto raccoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 21183/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Guardia di Finanza accertava che in data 22 giugno 2002 presso la società io Elle di
Beruschi Pia s.n.c. era presente una lavoratrice il cui nominativo non risultava da alcuna
scrittura o da altra documentazione obbligatoria fiscale e presidenziale. Alla società veniva
irrogata la sanzione di euro 13.336,84 in applicazione della norma di cui all’articolo 3, terzo
comma, decreto-legge numero 12/2002, convertito dalla legge numero 73/2002, secondo cui
era applicata la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun

nazionali per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della
violazione.
Avverso l’atto impositivo proponevano ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di
Ascoli Piceno Beruschi Pia, in qualità di socio e legale rappresentante della società, e Tromba
Sabrina, in qualità di socio. La commissione adita rigettava il ricorso sul rilievo che mancava la
prova che potesse far vincere la presunzione per cui la lavoratrice svolgeva la propria opera in
favore della società dall’inizio dell’anno senza essere stata regolarmente denunciata. Le
contribuenti proponevano appello e la Commissione Tributaria Regionale di Ancona lo
respingeva ritenendo che la sola dichiarazione resa dalla dipendente al momento dell’accesso
degli ispettori non era strumento idoneo a vincere la presunzione prevista dalla norma che
faceva retroagire il tempo dell’assunzione al 1 gennaio dell’anno nel corso del quale era stato
rilevato il fatto. Affermava poi la CTR che il principio del favor rei non era applicabile e che, in
ogni caso, qualora si fosse ritenuto di fare applicazione della norma sopravvenuta più
favorevole, prevista dall’articolo 36 bis del decreto legge 223/2006, convertito dalla legge
248/2006, la sanzione applicata dall’ufficio sulla base della vecchia normativa, pari a due volte
lo stipendio del periodo, era più favorevole rispetto a quella invocata, che sarebbe ammontata
ad C 27.450.
2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione Beruschi Pia e
Tromba Sabrina svolgendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 370, comma 1,
cod. proc. civ..
3. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono violazione di legge in relazione
all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, dell’articolo 36 bis, comma7 bis, del
decreto legge 223/2006 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge 12/2002. Sostengono le
ricorrenti che la CTR ha errato nel ritenere che il principio del favor rei non sia applicabile alla
tipologia di sanzioni di cui si tratta non trattandosi di sanzioni penali né tributarie. Ciò in
quanto si deve considerare che il regime sanzionatorio contenuto nell’articolo 3, comma3, del
decreto-legge 12/2002 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza numero 144/2005 e
che vi è stata una radicale riforma ad opera della legge 248/2006 di conversione in legge del
decreto legge 223/2006, per effetto della quale l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge
1

lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi

12/2002è stato riformulato nel senso che la sanzione per l’impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture od altra documentazione obbligatoria è da euro 1500 ad euro 12.000 per ciascun
lavoratore maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. E’ stata introdotta,
dunque, una sanzione in misura fissa insensibile alla durata dell’illecito e non opera più la
presunzione legale per cui si intende che il lavoratore sia stato assunto il 1 gennaio dell’anno in
corso, spettando all’organo àccertatore dimostrare la durata effettiva del rapporto di lavoro
irregolare. Si deve considerare, poi, che la legge 247/2007 ha introdotto il comma 7 bis
dell’articolo 36 bis del decreto legge 223/2006, secondo cui l’adozione dei provvedimenti

12, convertito dalla legge 23 aprile 2002 numero 73 relativi a violazioni constatate prima della
data di entrata in vigore del decreto è di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta
alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472 ad eccezione del comma
2 dell’articolo 16. Dunque, per effetto di tale norma, è applicabile il principio del

favor rei

poiché il rinvio ai principi generali recati dal decreto legislativo numero 472/1997 comporta che
nella determinazione della sanzione debba applicarsi la norma più favorevole introdotta
successivamente.
4. Con il secondo motivo deducono le ricorrenti violazione di legge in relazione all’articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, dell’articolo 36 bis, comma 7 bis, del decreto
legge 223/2006 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge numero 12/2002 perché ha
errato la CTR nel ritenere che, pur se si ritenesse applicabile il principio del favor rei, in
concreto dall’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria risulterebbe per la società una
sanzione più grave poiché, oltre alla sanzione base, sarebbe dovuta anche la maggiorazione di
euro 150 da moltiplicarsi per i 173 giorni compresi tra il 1 gennaio 2005 e 22 giugno 2005.
Sostengono le ricorrenti che i giudici di appello hanno ignorato che, sulla base del nuovo
regime, la maggiorazione di euro 150 deve applicarsi per ciascuna giornata di lavoro effettivo e
non già, come sarebbe risultato in base alla vecchia normativa, per il numero dei giorni
compresi tra il 1 gennaio e la data di constatazione della violazione.
5.0sserva la Corte che entrambi i motivi proposti, che appare opportuno esaminare
congiuntamente, sono fondati. La disposizione di cui alla legge n. 248 del 2006, art. 36 bis, n.
7, lett. a), ancorché inserita in un testo che sembra riguardare il contrasto al lavoro nero nel
solo settore edilizio, modifica tuttavia in via generale il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3,
mutando radicalmente il sistema sanzionatorio, disancorandolo dalla presunzione legale
prevista dal cit. art. 3, e maggiorandolo soltanto in relazione a ciascuna giornata di lavoro
effettivo. In pratica, la sanzione applicabile per l’impiego di lavoratori non risultante dalle
scritture contabili è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 12.000,00
con la maggiorazione di Euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo e con la
previsione di un minimo di Euro 3.000,00 per l’omesso versamento di contributi. Essendo stata
la penalità irrogata dagli Uffici Finanziari, non può non ritenersi applicabile il principio del favor
rei

previsto dalla dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 ( cfr. Cass.,
2

sanzionatori e amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002 numero

Sez. 5, Sentenza n. 26873 del 21/12/2009 ) che dispone “se la legge in vigore al momento in
cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si
applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto
definitivo”.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di
Ancona, che applicherà le sanzioni così come previste dalla novella del 2006, stabilendo a
quale periodo di instaurazione del rapporto di lavoro debbano riferirsi le maggiorazioni previste

anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016.

dalla citata legge n. 248 del 2006, art. 36 bis, n. 7, lett. a), e che provvederà sulle spese

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