Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 666 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 236/08 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositato il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. con controricorso notificato il 13.11.2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inteso resistere al ricorso per cassazione notificatogli il 26.10.2009, proposto da P.F. contro il decreto in materia di equa riparazione, reso nel 2008 dalla Corte di appello di Catania.

2. il ricorso del P. non risulta depositato nella cancelleria della Corte entro il termine prescritto a pena d’improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c..

3. il controricorso in esame puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi dichiarato inammissibile previa declaratoria d’improcedibilita’ del ricorso del P. (cfr SU 198104859 e 6420; Cass 200100252).

Roma, il 14 agosto 2010″.

La relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed al difensore del Ministero controricorrente.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Avverso le proposte contenute nella relazione non e’ stata mossa alcuna osservazione critica – questa Corte di legittimita’ ha gia’ affermato il condiviso principio (da ultimo cfr. cass. 200821969) secondo cui La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello piu’ ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilita’ del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.

Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile, ed il P., soccombente, condannato a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il P. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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