Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6659 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5820-2014 proposto da:

RESIDENCE ARGENI S.R.L., P. IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OPPIDO MAMERTIN 4, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

NIGRITTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO MARINO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

I.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 87,

presso lo studio dell’Avvocato GIANNETTO OBINO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREMITI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO LUCCHETTI, giusta procura alle liti a margine

del ricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

M.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3982/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 13/02/2013 e depositata l’11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al ricorso contrassegnato dal numero di R.G. 5820 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la querela di falso proposta in via principale dalla S.R.L. Argeni Residence ed avente ad oggetto la falsità della relata di notifica di un atto d’appello notificato dalla predetta società a M.N., nel domicilio eletto ricavato dalla notificazione della sentenza di primo grado, presso il procuratore avv. P., in via del (OMISSIS).

La Corte, per quel che ancora interessa, ha evidenziato che la questione da affrontare è la veridictà di quanto indicato testualmente dall’ufficiale giudiziario e più esattamente se è vero che l’ufficiale giudiziario abbia avuto notizia da informazioni assunte che il domiciliatario si era trasferito. Non è stata fornita al riguardo alcuna prova in ordine alla falsità dell’attestazione del pubblico ufficiale ovvero della cricostanza seconda la quale la stessa è venuta a conoscenza dopo aver assunto informazione che l’avv. P., domiciliatario si era trasferito. Questo era l’esclusivo oggetto dell’accertamento da svolgere nel giudizio di querela di falso.

Avverso tale pronuncia la S.R.L. Argeni ha proposto ricorso per cassazione. I resistenti P. e I. (ufficiale giudiziario che aveva eseguito notifica) hanno depositato controricorso.

Nel primo motivo viene dedotto il vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine alla prova offerta consistente in una raccomandata di poco successiva alla notifica nella quale l’avv. P. aveva affermato di ricevere ancora corrispondenza presso il vecchio indirizzo tramite un suo addetto.

Il motivo è radicalmente inammissibile in quanto la censura è prospettata se tondo la formulazione previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis non più applicabile a partire dai ricorsi avverso sentenze depositate dall’11 settembre 2012. Il nuovo paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, richiede la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione.

Non può più censurarsi neanche sotto il profilo del vizio di motivazione la erronea valutazione delle prove ammesse o il rigetto di quelle non ammesse. Nella specie, comunque, occorre rilevare che le circostanze relative all’effettività del trasferimento dello studio legale del domiciliatario sono del tutto estranee all’oggetto del giudizio di querela di falso ed avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di principale per contrastare l’eccezione relativa all’invalidità della notifica dell’appello. Secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte (Cass. 1590 del 2000) le informazioni assunte dall’ufficiale giudiziario o le indicazioni fornite ad esso riportate nella relata non sono assistite da fede privilegiata. L’oggetto della querela di falso è, di conseguenza, solo quella esattamente individuato dalla Corte.

Tale rilievo conduce alla manifesta infondatezza anche dell’altra censura fondata sul mancato rispetto dell’art. 2697 c.c., in quanto anch’essa fondata sul rilievo probatorio di circostanze estranee al giudizio.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e rigetta il ricorso. Segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge, in favore delle parti costituite (ciascuna di esse).

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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