Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6659 del 06/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6659 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: PICCININNI CARLO
SENTENZA
sul ricorso 7766-2011 proposto da:
SOFISER SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA
66, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIULIANI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO SODA giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
Data pubblicazione: 06/04/2016
controrícorrente
avverso
la
n.
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
di
PARMA,
230/2010
–
della
depositata
il
28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
CARLO PICCININNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALTIERI per delega
dell’Avvocato GIULIANI che ha chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udienza del 10/02/2016 dal Presidente e Relatore Dott.
FATTO
La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione con il quale veniva accertato il
maggior valore del terreno acquistato dalla ricorrente, quantificato in €40 a metro quadro a fronte
dell’originaria valutazione di C 33 a metro quadro.
La sentenza impugnata riteneva corretta la valutazione operata dall’Agenzia delle Entrate in base alla
duplice considerazione che l’osservatorio del mercato immobiliare Indicava per terreni siti in quel contesto
territoriale valori maggiori ( da C 46 a C 67) rispetto al prezzo indicato nella compravendita (€ 33 ) e che
Avverso la pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste
l’amministrazione con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione per
l’omesso esame di tutti gli elementi probatori utili a determinare il valore del terreno.
Il motivo è infondato.
Il vizio denunciato non è infatti configurabile quando la censura si risolve sostanzialmente in un diverso
apprezzamento dei fatti e delle prove, non essendo consentito alla Corte di procedere ad un nuovo giudizio
di merito ( ipotesi ravvisabile nella specie ), risultando compiutamente analizzati i dati valutativi offerti dalle
parti, anche con riferimento sia all’incidenza economica degli oneri di urbanizzazione, che all’effettività
della stima dell’Agenzia del Territorio posta a base della decisione ( nella sentenza è chiarito che i valori
considerati sono in linea con quelli medi elaborati per la provincia di Reggio Emilia ).
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 51 DPR 131/86, in
quanto la CTR non avrebbe operato una comparazione tra terreni aventi le medesime caratteristiche.
Il motivo è infondato, atteso che l’art. 51 DPR 131/86 ammette che la comparazione possa avvenire con
immobili di “analoghe caratteristiche e condizioni “. Inoltre la CTR ha compiutamente dato atto delle
differenze tra i due terreni ed ha fornito una adeguata e specifica motivazione delle differenze tra i due
beni, individuando la causa della discrepanza tra i valori (€ 40 mq attribuito al terreno acquistato dalla
ricorrente e C 168,20 mq indicato nella compravendita di raffronto ) alla predeterminazione degli oneri di
urbanizzazione.
L’ultimo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell’art. 51 DPR 131/86, nella parte in cui la CTR ha
ritenuto che tra gli elementi previsti per la determinazione del valore del terreno andasse considerata
anche la stima effettuata dal Comune ai fini della qualificazione dell’ICI.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha avuto già occasione di affrontare la questione concernente i rapporti tra ICI ed imposta di
registro, con specifico riferimento al criterio di determinazione del valore del bene soggetto
all’imposizione, ed ha ritenuto che l’art. 5 del d.lgv. 504/92 indica per la determinazione dell’IO criteri
diversi da quelli contenuti negli artt. 51 e 52 del DPR 131/86 disciplinanti l’imposta di registro ( C. 04/15078
), principio al quale il Collegio intende dare seguito.
terreni similari erano stati negoziati ad un prezzo notevolmente superiore (€ 168,20).
li ricorso conclusivamente deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €
4.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il 10.2.2016