Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6658 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18395/2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 41,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SEPIACCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ROBERTO INGOGLIA, ANTONINO TURTURICI;

– ricorrente –

contro

I.S.A., I.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO SANTANGELI;

– controricorrenti –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FDF IMMOBILIARE SAS,

D.F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.F., insieme alla società FDF Immobiliare ed a D.F.F. ha stipulato con la società (OMISSIS) srl e con I.S. e I.A.S. tre contratti complessivamente: due di locazione, rispettivamente del piano seminterrato e del piano interrato di un fabbricato, l’altra di comodato del seminterrato di altro immobile.

Gli I. hanno citato A.F., la FDF immobiliare e D.F. per la risoluzione dei tre contratti, per inadempimento, in quanto relativamente all’immobile oggetto di comodato, i comodatari avevano subito lo sfratto. Poichè i tre contratti dovevano ritenersi collegati, gli attori (conduttori e comodatari) hanno preteso la risoluzione anche di quelli di locazione.

Pur trattandosi di causa soggetta a rito locatizio, la causa fu introdotta con citazione, ed il giudice di primo grado ha disposto la conversione del rito, prima di rigettare la domanda di (OMISSIS) srl e dichiarare improcedibile quella degli I. per difetto di procura.

Proposto appello incidentale dalla curatela della (OMISSIS), nel frattempo fallita, e dagli I., con appello però tipico del rito ordinario, A.F. ha depositato comparsa contenente appello incidentale.

La corte di secondo grado ha rigettato l’appello principale ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di A., Fdf e D.F., dopo aver disposto a sua volta il mutamento del rito. Il solo A.F. propone ricorso per Cassazione con un solo motivo contro la pronuncia di inammissibilità.

Si sono costituiti gli I. e la (OMISSIS), chiedendo, con controricorso il rigetto del ricorso avversario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La corte di appello ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale in quanto non proposto con il rito lavoro-locatizio, bensì con comparsa di risposta non notificata alla controparte.

Ha in sostanza osservato che la causa era stata decisa con il rito locatizio, e che dunque l’appello andava proposto con il medesimo rito. Vero è che l’appellante principale ha, pur esso, proposto appello con il rito sbagliato, ma questo non doveva spingere quello incidentale ad adeguarvisi. L’appello incidentale, in sostanza, andava notificato alla controparte, e non lo è stato, pur dopo l’ordinanza di regolarizzazione degli atti.

2.- Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso, con cui denuncia violazione degli artt. 426,429,343,436, c.p.c. e L. n. 150 del 2011, art. 4.

La tesi del ricorrente è la seguente. Intanto egli ha seguito il rito ordinario, proponendo ossia appello incidentale con la comparsa di costituzione (senza dunque notificarla), in quanto quel rito era stato introdotto dall’appellante principale.

Ciò comporta che tutti gli atti compiuti (secondo il rito ordinario) prima che venga disposto il mutamento del rito rimangono validi e con essi l’appello incidentale.

Diverso sarebbe stato il caso in cui l’appello fosse stato correttamente introdotto dall’appellante principale con il rito del lavoro, e quello incidentale non avesse notificato la sua impugnazione.

Del resto, la corte di appello, nel disporre il mutamento del rito, non ha affatto onerato espressamente l’appellante incidentale della notifica.

Infine, la L. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo il rito seguito prima del mutamento.

Il motivo è fondato.

Intanto va osservato che la L. n. 150 del 2011, art. 4, invocato dal ricorrente, non ha abrogato le norme (artt. 426,427 c.p.c., in particolare) che regolano il mutamento del rito, i suoi presupposti ed i suoi effetti, trattandosi di norma che mira invece esclusivamente a razionalizzare i procedimenti speciali assoggettati a riti diversi riconducendoli sotto uno schema comune.

V’è però che il procedimento era stato introdotto con il rito ordinario dall’appellante, e questa scelta ha obbligato il convenuto a costituirsi con comparsa. Ed in tal caso non trova applicazione l’art. 436 c.p.c., che è dettato per l’ipotesi, tipica, in cui invece l’appello è introdotto con ricorso, ed ha un senso proprio in riferimento a tale ipotesi in quanto presuppone una memoria di costituzione conseguente al detto ricorso, e l’instaurazione del rito previsto per le controversie di lavoro. Non trova invece applicazione quella norma nel caso in cui, erroneamente, l’appello è introdotto con citazione, poichè tale atto introduttivo “obbliga” la parte convenuta a seguire il rito imposto dall’appellante.

Ma ciò che più conta è che l’atto non può dirsi nullo perchè ha comunque raggiunto lo scopo, conformemente a quanto disposto dall’art. 156 c.p.c..

Infatti, l’appello incidentale risulta comunque conosciuto in termini dall’appellante principale. Una apposita notifica di tale atto non avrebbe apportato alcun ulteriore effetto alla conoscenza del suo contenuto già avuta con il deposito. E la conoscenza dell’appello incidentale non ha inciso sul diritto di difesa dell’appellante principale, proprio in ragione del deposito, attraverso comparsa di costituzione, anteriore alla udienza di trattazione.

Infine, va evidenziato che alla sanatoria per raggiungimento dello scopo si aggiunge quella dovuta a difetto di tempestiva eccezione, considerato che la nullità eventuale dell’appello incidentale (per omessa notifica) andava eccepita nella prima istanza o difesa successiva all’atto (Cass. 20805/2010). Il ricorso va pertanto accolto, e la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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