Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6658 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6658 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 21241-2010 proposto da:
OVER CAR SRL in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BORMIDA 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
AMICI, rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA
CARDOLA giusta delega a margine;
– ricorrente –

2016

contro

389

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO UFFICIO
CONTROLLI

AREA LEGALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/04/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 150/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA depositata il 29/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARULLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO
che si riporta e chiede l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 29.5.2009 la CTR Marche, rigettando l’appello della
contribuente Over Car s.r.1., ha confermato la decisione che in primo grado
aveva giudicato legittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio di San

IVA della parte per l’anno 2003, aveva provveduto a recuperare a tassazione
l’imposta detratta in relazione ad acquisti “soggetivamente insesistenti” di
autovetture.
La CTR ha motivato il proprio deliberato maturando la fondata convinzione
che la ditta fornitrice “operante sul mercato per un breve periodo di tempo e
cioè dall’anno 2002 all’anno 2004 costituisse solamente un’impresa fittizia e
cartolare, semplice cartiera creata ed interposta … operante sul mercato
nell’ambito del settore delle importazioni e vendita di auto senza assolvere al
pagamento dell’IVA, senza effettuare le doppie registrazioni ed intestando
direttamente le bolle di accompagnamento alle società collegate, come la Over
Car”.
La detta sentenza è oggi impugnata con ricorso a questa Corte della
soccombente che si affida a due motivi.
Resiste con controricorso l’erario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per tardività della
sua notificazione essendosi essa perfezionata nell’interesse del notificando
dopo la scadenza del termine è infondata avendo questa Corte già a più riprese
precisato che “la notifica di un atto processuale, almeno quando debba
compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato
dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario,
posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del
1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del ompimento
RG 21241/10 Over Car-Ag. Entrate

Cons.

arulli

I

Benedetto del Tronto dell’Agenzia dell’Entrate, rettificando le dichiarazioni

delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il
principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del
procedimento notificatorio” (11509/15; 6295/15; 359/10).
2.2. Nella specie, invero, la sentenza è stata pubblicata il 29.5.2009 e il

considerare non è il giorno della notifica, ma quello della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario e questa è avvenuta, come si apprende dall’annotazione
inserita a margine dell’ultimo foglio di ricorso, il 14.7.2009, onde essa in
ossequio all’anzidetto principio si intende perfezionata, dal lato dell’istante, in
tale data ovvero nell’ultimo giorno utile consentito dal termine dell’art. 327,
comma secondo, c.p.c.
3.1. Ciò detto, con il primo motivo di ricorso fomulato a mente dell’art. 360,
comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c. si duole della violazione e falsa applicazione
dell’art. 12, comma 7, 1. 212/00, nonché parallelamente del vizio di
motivazione che inficia la sentenza sul punto, avendo la CTR ritenuto di
confermare la sentenza di prime cure senza nulla argomentare in ordine “alla
mancanza del p.v.c. della Guardia di Finanza di Carpi” dal quale traeva origine
l’accertamento operato a suo carico e che tuttavia a tale ultimo atto non era
stato allegato.
3.2. Il motivo — ove dalla rubrica di esso si espunga il richiamo al vizio di cui
al n. 5 dell’art. 360, comma primo, c.p.c. in quanto la parte nell’illustrazione
della doglianza omette qualsiasi riferimento a detto vizio — è inammissibile per
mancanza del quesito del diritto.
Osservato invero che la specie soggiace ratione temporis all’applicazione
dell’art. 366-bis c.p.c, a mente del quale l’illustrazione di ciascun motivo si
deve, come nel caso, concludere ” a pena di inammissibilità con la
formulazione di un quesito di diritto”, nella specie la parte contravvenendo
alla detta regola — che nella giurisprudenza di questa Corte si reputa osservata
RG 21241/10 Over Car-Ag. Entrate

Cons.

ricorso per cassazione risulta notificato il 19.7. 2010. Tuttavia, ciò che bisogna

allorché nella sua formulazione si abbia cura di inserire “a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la
diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta

“consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris
suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello
deciso dalla sentenza impugnata” (SS.UU. 26020/08) — ha omesso di corredare
l’esposizione del motivo con la conclusiva formulazione di un quesito di
diritto, esponendo in tal modo l’illustrata doglianza all’inevitabile sanzione
dell’inammissibilità.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole per gli effetti
dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. della contaddittorietà della motivazione
che inficia la sentenza impugnata in relazione ai fatti accertati in sede di
penale che hanno escluso la sussistenza del denunciato illecito, fatti rispetto ai
quali la decisione impugnata “nulla dice se non di aver attentamente analizzato
la sentenza assolutoria e che vi è enorme diversità tra il procedimento penale e
quello tributario.
4.2. Il motivo, al pari del precedente, è affetto da preliminare inammissibilità
mancando del momento di sintesi.
Anche al riguardo va previamente ricordato che, soggiacendo come detto alla
specie in discorso ratione temporis al vigore dell’art. 360-bis c.p.c., è stabile
insegnamento della Corte che “anche nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o
contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa
RG 21241/10 Over Car-Ag. Entrate

Cons.

Marulli

3

applicare al caso di specie” (601/16; 26104/15; 19769/08), in modo tale da

censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto)
che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità” (SS.UU 20603/07) e che consenta l’immediata “rilevabilità del

ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione
favorevole al ricorrente”. (7865/15; 7847/15; 5858/13).
Nella specie, avendone la ricorrente ha omesso totalmente la formulazione, il
motivo si espone come il precedente all’inevitabile sanzione
dell’inammissibilità.
5. I motivi di ricorso vanno dunque conclusivamente dichiarati inammissibili
e le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro
7500,00= oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il giorno
3.2.2016
Il C

. est.

Il Presidente

Do

arco

Do Ettore Cirillo
11/\

nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA