Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6657 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gerolamo
Belloni 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI Giulio che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale per notar Celeste di
Latina rep. 72903 del 15 ottobre 2008;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 403/40/07 della Commissione tributaria
regionale di Roma, emessa l’8 giugno 2007, depositata il 28 giugno
2007, R.G. 6676/05;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che conclude per la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate propone il seguente quesito di diritto se in tema di notificazione nei gradi di merito del contenzioso tributario l’amministrazione finanziaria possa legittimamente avvalersi dei messi notificatori. A tale quesito deve darsi una risposta affermativa in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13969/2001 e 18291/2004) che ha riconosciuto la legittimità del ricorso ai messi notificatori per eseguire la notifica di atti del giudizio di merito.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010