Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6657 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017,  n. 6657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4028/2016 proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE D.M.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

GRILLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MUSICARTE STRUMENTI MUSICALI DI L.P., domiciliato in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dagli avv. STEFANO PICA ed UBALDO SASSAROLI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1918/2015 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona con la sentenza del 2 dicembre 2015, accoglieva l’appello proposto da L.P., quale titolare della ditta individuale Musicarte Strumenti Musicali, e per l’effetto rigettava la domanda proposta da D.M.F., condannandolo a restituire la somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Infatti, il D.M. aveva convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di Ancona il L., assumendo che, a fronte dell’ordinativo di una batteria e di un pedale per chitarra, relativamente al quale aveva anche corrisposto integralmente il prezzo mediante assegni bancari e carta di credito, non aveva mai ricevuto la consegna della merce acquistata, sicchè andava pronunziata la risoluzione del contratto, con la restituzione del prezzo a suo tempo versato.

Il giudice di primo grado all’esito dell’istruttoria accoglieva la domanda, ma sul gravame del L., il Tribunale, disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, rilevava che non era stata offerta la prova anche della vendita del pedale per la chitarra e che mancava anche la prova della mancata consegna dei beni.

Infatti, mentre le deposizioni dei testi addotti all’attore apparivano inutilizzabili trattandosi di deposizioni rese de relato ex parte actoris, i testi addotti dal convenuto avevano invece confermato l’effettiva consegna della batteria, sicchè la richiesta del D.M. doveva reputarsi essere un tardivo tentativo di sottrarsi al pagamento di ulteriori forniture di strumenti musicali effettuate dal L., il quale aveva anche ottenuto per le stesse un decreto ingiuntivo notificato.

D.M.F. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

L.P. ha resistito con controricorso.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (nè risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal controricorrente).

Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all’originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.

In tal senso e da ultimo, si veda Cass. n. 16498/2016, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata “uso studio”, priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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