Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6657 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6657 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 6774-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricoxrente 2016
388

contro

CMT SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ELAMINIA 79 C/O STUDIO MORANDINI, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO TRULIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrente avverso

la

sentenza

n.

173/2009

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
13/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso l’epigrafata sentenza della CTR
Campania, Sezione distaccata di Salerno, avente ad oggetto l’impugnazione di
un avviso di accertamento notificato alla C.M.T. s.r.1., con cui l’ufficio locale
ancorché afferente ad operazioni portate a compimento nel 2000.
La sentenza impugnata ha motivato il rigetto del gravame erariale, osservando
che “per quanto riguarda il rilievo per l’evasione dell’IVA a fronte di costi
indeducibili, l’ufficio non contesta la deducibilità, ma soltanto l’anno di
imputazione”, trattandosi, infatti, “di fatture registrate nel corso del 2001
recanti la dicitura ‘differenze addebiti anno 2000’ che non arrecano alcun
danno all’erario”.
Il mezzo erariale fa leva su un unico motivo di ricorso.
Resiste con controricorso la parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
et
2.1 irprimo motivo di ricorso, l’Erario lamenta per gli effetti dell’art. 360,
)

comma primo, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21
D.P.R. 633/72, posto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla CTR,
incontestata l’imputazione del costo in violazione del principio di competenza,
“a nulla rileva la presunta assenza di danno al fisco”, non potendo infatti
l’imputazione dei costi essere variata ad libitum.
2.2. Il motivo — alla cui disamina non ostano le preclusioni invocate dalla
resistente, in quanto la censura è chiara e perfettamente comprensibile, tanto
da non avere impedito alla parte di difendersi nel merito, ed è corredata da
idoneo quesito in grado di soddisfare, come si vedrà, l’ufficio nomofilattico
affidato a questa Corte — è tuttavia infondato, sebbene si imponga la
correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Ed invero come prevede l’art. 19, comma primo, ultima parte, D.P.R. 633/72
“il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o

RG 6774/10 Ag. Entrate-CMT

Cons

di Ariano Irpino aveva recuperato a tassazione l’IVA detratta nell’anno 2001

importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere
esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
che ne sia legittima la detrazione nell’anno successivo, come è avvenuto nel
caso di specie e come pure ritenuto dal giudice territoriale.
Ne discende perciò che il dispositivo della decisione impugnata è corretto, ma
la motivazione di esso — ovvero la detrazione, pur esercitata l’anno successivo
in cui l’imposta è divenuta esigibile, è legittima in quanto non arreca “alcun
danno all’erario” — è palesemente errata, dal momento che non è in base ad un
criterio di pura discrezione che può essere stabilito se l’imposta assolta a
monte possa essere detratta dall’imposta dovuta a valle, in quanto l’esercizio
del diritto di detrazione è regolato dalla legge nei termini previsti dall’art. 19
dianzi citato. E poiché nella specie il diritto alla detrazione è stato esercitato
appunto l’anno successivo a quello in cui il debito di imposta è divenuto
esigibile, la decisione non si presta ad emenda, ma ne va solo corretta nei
termini anzidetti la motivazione.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 2000,00= i cui euro 20,00 per spese
borsuali, oltre accessori.

Sicché se l’imposta è divenuta esigibile nel 2000 non è revocabile in dubbio

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