Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6656 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MERCATI s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via Aquileia 12,

presso lo studio dell’avvocato MORSILLO Giuseppe che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 65/21/08 della Commissione 2009 tributaria

regionale di Roma, emessa il 6 maggio 2008, depositata il 3 giugno

2008, R.G. 6480/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione che ritiene il ricorso, articolato su quattro motivi, manifestamente infondato per le seguenti ragioni:

i primi due motivi si riferiscono alla pretesa inesistenza ovvero nullità della notifica dell’atto di appello sul rilievo della notifica dell’atto di gravame presso la sede della società e non presso il procuratore costituito in primo grado ma omettono di rilevare che in primo grado furono notificati due ricorsi introduttivi, successivamente riuniti, il primo relativo all’anno di imposta 1998 e il secondo relativo al 1999. Il primo venne proposto per ministero del difensore avv.to De Anna il quale era domiciliato proprio presso la sede legale della società il secondo ricorso venne invece proposto direttamente dalla società;

il terzo e il quarto motivo che si riferiscono a vizi della motivazione e in parte a violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 164) sono inammissibili perchè sforniti del requisito dell’autosufficienza in ordine alla indicazione delle fonti da cui desumere le circostanze di fatto fondative del preteso diritto alla deduzione delle spese e del tutto generici e soprattutto privi del quesito di diritto quanto al preteso contrasto della decisione della C.T.R. con la normativa definitoria del concetto di inerenza dei costi deducibili. Inoltre per ciò che concerne la determinazione dell’imponibile in via presuntiva le censure della ricorrente si appalesano prive del requisito dell’autosufficienza perchè del tutto avulse dagli atti di causa e, per ciò che concerne la censura relativa all’applicazione dell’aliquota IVA del 20 anzichè del 10%, sfornite di qualsiasi riferimento alla normativa che si pretende violata nonchè non collegate al prescritto quesito di diritto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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