Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6656 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.15/03/2017),  n. 6656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3208-2016 proposto da:

B.E. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO FERRANDO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BO.PA. ( L.) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI

ZANONI giusta procura in calce al controricorso;

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRETTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RACHELE DE STEFANIS

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1324/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Bo.Li. proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Genova con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento della natura condominiale del cortile del caseggiato di vico Dietro il Coro di San Cosimo n. 20 e di Via Barisone 2 in Genova, nonchè la domanda volta all’accertamento del diritto di passaggio nel cortile al fine di accedere al lastrico solare di proprietà dell’appellante.

Ad avviso del Tribunale, il Bo. era mero superficiario del lastrico solare e quindi non poteva rivestire la qualità di condomino.

La Corte d’Appello con la sentenza n. 1324/2015 del 20/11/2015,, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava che l’appellante aveva il diritto di esercitare il passaggio pedonale nel cortile interno, in quanto bene comune, dichiarando compensate le spese del doppio grado. Rilevava la sentenza che dal titolo di acquisto dell’appellante emergeva che era stato acquistato il diritto di proprietà sul lastrico solare, con le relative parti comuni dell’edificio in comproprietà.

Riteneva altresì che dai titoli versati in atti emergeva la prova della natura comune del cortile, non essendo stata vinta la presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c., atteso che anche il titolo di acquisto della B. non consentiva di affermare che le fosse stata trasferita la proprietà esclusiva del cortile, che era indicato quale mero confine della proprietà esclusiva trasferita da parte del L..

Quanto alla domanda di garanzia avanzata dalla B. nei confronti del proprio dante causa, la sentenza osservava che non era stato formulato appello incidentale condizionato, nè analoga impugnazione era stata proposta quanto alla richiesta di accertare l’avvenuta usucapione del cortile.

B.E. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi.

Bo.Li. e L.M. hanno resistito con controricorso. Preliminarmente occorre dare atto della tardività del deposito delle memorie a cura di parte ricorrente avvenuto solo in data 27/02/2017, con la conseguente impossibilità per il Collegio di poter tenere conto del loro contenuto

Ritiene la Corte che il ricorso sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 30/11/2015 (dichiarazione confermata anche dalla difesa del Bo. nel controricorso, sebbene con l’erronea indicazione della data del 31/11/2015), non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (nè risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dai controricorrenti), avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello con attestazione di conformità ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 decies.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, spese che liquida per ognuno in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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