Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6655 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11244-2007 proposto da:

G.A., domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASIELLO MAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, ISTITUTO

TECNICO COMMERCIALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2107/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/12/2006 R.G.N. 624/05;

udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.A., già dipendente degli enti locali transitato nei ruoli del personale ATA, chiede l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce, pubblicata il 4.12.2006, che, in riforma della sentenza resa in prime cure, ha rigettato la domanda dallo stesso proposta per il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza resa all’udienza del 6.6.2008, ritualmente comunicata, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato.

La parte onerata non vi ha provveduto.

Il ricorso è, quindi, inammissibile.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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