Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6655 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

O.A.;

– intimato –

avverso la decisione n. 16/25/07 della Commissione tributaria

regionale di Torino, emessa il 20 aprile 2007, depositata il 18

giugno 2007, R.G. 1201/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IRAP corrisposta per gli anni dal 1998 al 2002 da O.A. esercente l’attività di agente di commercio. Il contribuente ha dedotto l’assenza del presupposto impositivo costituito dalla esistenza di una organizzazione autonoma necessaria per la produzione del reddito. L’amministrazione finanziaria ha contestato questa interpretazione della normativa sull’IRAP per ciò che concerne l’esercizio dell’attività di agente di commercio;

2. La C.T.P. di Torino ha respinto il ricorso ritenendo che il reddito derivante dall’attività di agente di commercio è da considerarsi ai fini fiscali reddito d’impresa e, pertanto, soggetto ad IRAP;

3. La C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente ritenendolo tempestivo e rigettando sul punto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla amministrazione finanziaria in quanto ha ritenuto che la decorrenza del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., non potesse fissarsi dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Nel merito ha ritenuto che l’assenza di un’autonoma organizzazione fosse in ogni caso preclusiva all’applicazione dell’imposta;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, in combinato disposto allo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 49 e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in combinato disposto all’art. 2195 c.c., all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

5. La ricorrente sottopone i seguenti quesiti di diritto: a) se, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., anche nel processo tributario vige la regola processuale secondo cui il termine lungo per l’impugnazione della sentenza della C.T.P. decorre proprio dalla data di deposito della sentenza stessa; b) se in caso di richiesta di rimborso dell’imposta IRAP avanzata da un agente di commercio il giudice debba procedere a valutare caso per caso e con accertamento in concreto la sussistenza del requisito di autonoma organizzazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 2, oppure se, come ritiene la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 7899/2007), tale accertamento non sia. necessario ai fini dell’assoggettamento ad imposizione dell’attività dell’agente o rappresentante di commercio (ancorchè operante in regime di contabilità semplificata) dal momento che i redditi dallo stesso prodotti, riferendosi ad un’attività commerciale secondo la previsione dell’art. 2195 c.c., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi di impresa e pertanto soggetti all’IRAP di diritto;

Ritiene che:

1. quanto al primo motivo di ricorso la giurisprudenza di legittimità ha affermato con una recente sentenza (Cassazione civile, sezione 5^, n. 24913 del 10 ottobre 2008) che, in tema di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, per le quali ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37 “il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito”, trova applicazione il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto in generale dall’art. 327 cod. proc. civ., il quale decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito di essa in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione; va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., poichè – anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale – una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del “dies a quo” dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata “ex officio”; quanto al possibile contrasto con l’art. 3 Cost., deve, poi, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al citato art. 327, possano operare come “tertium comparationis” termini particolarmente brevi (quali ad es.

quelli propri della materia fallimentare: L. Fall., art. 26, art. 98, comma 1, e art. 100, comma 1) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti;

2. quanto al secondo motivo di ricorso la recente giurisprudenza di questa Corte ha risposto specificamente al quesito posto dalla ricorrente affermando che “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del primo motivo di ricorso o, eventualmente, per il rigetto del secondo motivo di ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di inammissibilità dell’appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 23/12/2005. Sussistono giusti motivi, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di legittimità in tale materia, per compensare le spese processuali del giudizio di appello e conseguentemente dichiarare non ripetibili quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 23/12/2005. Spese del giudizio di appello compensate, non ripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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